Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
10.03.2014
 
Decreto legislativo"Attuazione direttiva UE (rifusa) sulle qualifiche degli status di protezione internazionale"
 
Nota a cura di Paolo Bonetti

Al fine di dare attuazione alla direttiva UE rifusa sulle qualifiche degli status di protezione internazionale il D. Lgs. n. 18/2014 modifica molte disposizioni del d. lgs. n. 251/2007 e l'art. 29 del T.U. delle leggi sull'immigrazione.

Si migliorano le norme per il riconoscimento delle qualifiche di status di rifugiato e di protezione sussidiaria e si uniforma il trattamento dei beneficiari di entrambe le qualifiche (tra l'altro portando a 5 anni la durata del p.s. per protezione sussidiaria).

Si rinvia invece ad un futuro piano nazionale di misure di intergazione sociale dei beneficiare della protezione internazionale che però dovrà essere progettato da un apposito Tavolo di concertazione a cui parteciperanno le amministrazioni statali, regionali e locali e gli enti del privato sociale e avrà comunque come limite quello delle risorse economiche già disponibili a bilancio dello Stato.

In alcune parti il testo ha tenuto conto di proposte elaborate anche da ASGI e delle indicazioni delle commissioni parlamentari.

Diminuiscono così (ma non si eliminano) le parti della normativa nazionale in contrasto o inadempineti rispetto alle norme UE.

Si segnala invece la norma di contenuto contraddittorio e di dubbia legittimità concernente la persecuzione nei casi di sanzione per obiezione di coscienza al servizio militare.
Si prevede infatti che siano da considerarsi atti persecutori "azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani
fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale".

Premesso che nell'ordinamento italiano l'obiezione di coscienza all'obbligo del servizio militare nei periodi in cui esso è oggi previsto (stato di guerra o di tensione internazionale) è disciplinata dalla legge che la riconosce e fa sostiturie al servizio militare un servizio civile, non si capisce davvero il senso e la legittimità delle limitazioni al riconoscimento dell'obiezione di coscienza: tutte le azioni giudiziarie o le sanzioni penali contro l'o.d.c. al servizio militare devono ritenersi sproporzionate o discrminiatorie e comportano gravi violazioni ai diritti umani fondamentali (libertà di pensiero, libertà di religione, diritto all'uso della lingua, divieto di discriminazioni fondate sulla lingua, sulla razza o sulla religione).

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18
Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.