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05.03.2014
 
Recepimento della direttiva 2011/98: La Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati esprime un parere che accoglie integralmente i rilievi e le proposte avanzate dall’ASGI
 

Nella seduta del 21 gennaio 2014, la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati ha espresso un parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo  recente recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. I termini per il recepimento della direttiva nell’ordinamento interno degli Stati membri sono scaduti il 25 dicembre scorso.

La Commissione Politiche dell’Unione europea ha espresso, a maggioranza,  un parere favorevole allo schema di decreto legislativo, prevedendo tuttavia una serie di condizioni e osservazioni, rilevando che il testo proposto dal Governo non ottempera a molte delle disposizioni previste dalla direttiva, sia omettendo di semplificare il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, sia di rimuovere norme vigenti che impediscono la parità di trattamento per i titolari del permesso unico.

Grazie al lavoro e all’impegno del deputato  Giuseppe Guerini (PD), relatore del provvedimento, il parere espresso dalla Commissione ha recepito  i rilievi e le proposte che erano state avanzate dall’ASGI in un documento inviato ai parlamentari.

Il parere della Commissione parlamentare non è vincolante, ma il Governo potrà tenerne conto in sede di definitiva e prossima  approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/98/UE.

Nel suo parere la Commissione parlamentare rileva come l’obiettivo della direttiva europea di semplificare ed unificare in un unico procedimento  rilascio del permesso di soggiorno e autorizzazioni al lavoro, richiederebbe l’abrogazione dell’istituto del ‘contratto di soggiorno’, che appare oltremodo incompatibile con il principio di parità di trattamento di cui alla Convenzione OIL n. 143/75. Nel parere espresso dalla Commissione, inoltre, viene chiesto al Governo di introdurre nel testo definitivo del decreto legislativo una previsione che assicuri un’adeguata informazione del titolare del permesso unico di soggiorno sui diritti conferitigli dal permesso medesimo.

Riguardo al principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98, il parere della Commissione XIV chiede al governo di estendere, in sede di recepimento della direttiva europea, l’accesso al pubblico impiego anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti con il permesso unico per lavoro, alle medesime condizioni previste per i cittadini UE e loro familiari, per i lungosoggiornanti, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria. Ugualmente, il parere della Commissione chiede al Governo di abrogare espressamente quelle  disposizioni risalenti al R. D. 148/1931, ancora largamente   applicate,  che impediscono l’accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Riprendendo quanto aveva sostenuto ASGI nel suo documento, la Commissione XIV Politiche dell’UE rileva giustamente nel suo parere che, contrariamente a quanto asserito dal Governo nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo di recepimento,  la nozione di ‘sicurezza sociale’ contenuta nella direttiva 2011/98 e in relazione alla quale viene previsto un principio di parità di trattamento a favore dei titolari del permesso unico per lavoro, non deve essere intesa nell’accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell’ambito pensionistico aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell’Unione europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e art. 70 del Regolamento n. 883/2004. Sulla base di tale previsioni,  debbono essere considerate quali prestazioni di ‘sicurezza sociale’non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle c.d. ‘miste’, ovvero aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall’altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l’accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle P.A.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2011/98, dovrebbe essere garantita la piena parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti  titolari del permesso di soggiorno unico per lavoro e cittadini nazionali con riferimento perlomeno  a quelle prestazioni elencate nell’allegato X (già allegato II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, (tra cui l’assegno sociale) così come alle “prestazioni familiari” ovvero quelle “prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari” (art. 3 c. 1 lett. j) e art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l’Italia non ha menzionato alcuno di essi nell’apposito allegato I al Regolamento.

Pertanto, la Commissione giustamente rileva come, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98, il decreto legislativo di recepimento dovrebbe adeguare tutta una serie di normative di settore nell’ambito del welfare che attualmente contengono clausole di esclusione dei lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale poichè , in caso contrario, l’Italia sarebbe esposta al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE (si pensi ad esempio all’assegno sociale, all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, all’assegno di maternità comunale, alla carta acquisti).

In materia di parità di trattamento nell’accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluse le procedure per l’ottenimento di un alloggio, previsto dalla direttiva 2011/98, il parere della Commissione ritiene che il decreto legislativo di recepimento  dovrebbe prevedere l’abrogazione della norma introdotta con l’art. 11 c. 13 della legge n. 133/2008 che ha subordinato  per i soli cittadini di Paesi terzi l’accesso al fondo  nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione al requisito del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. La Commissione rileva come tale norma dovrebbe già ritenersi incompatibile con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 109/2003 sui lungo soggiornanti, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano (sentenza 24 aprile 2012, causa C- 571/10).

La Commissione XIV Politiche dell’Unione europea rileva inoltre nel suo parere che l’art. 10 della direttiva 2011/98 richiede che l’importo dei diritti richiesti per il rilascio del permesso unico lavoro deve essere proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, mentre  attualmente viene a finanziare in parte un ‘fondo per il rimpatrio’ estraneo alla procedura di rilascio dei permessi di soggiorno. Ugualmente la Commissione chiede nel suo parere che il decreto di recepimento contenga disposizioni per la semplificazione  delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

L’ASGI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione XIV Politiche dell’Unione europea ed in particolare dal suo relatore, il deputato Giuseppe Guerini, e confida che il Governo terrà conto di tale parere in sede di stesura definitiva del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/98.

A cura del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI- progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.