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18.02.2014
 
Tribunale di Monza: Discriminatorio negare alle donne straniere non lungosoggiornanti l’assegno di maternità comunale
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza, con ordinanza dd. 28 gennaio 2014, ha dichiarato discriminatorio il diniego da parte del Comune di Agrate Brianza alla domanda di assegno di maternità comunale presentata da una cittadina straniera, in relazione alla nascita della figlia avuta dal suo convivente cittadino italiano, e ha ordinato all’INPS di corrispondere l’assegno medesimo.

Il diniego era stato notificato dal Comune  per mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti richiesto dall’art. 74 d.lgs. n. 151/2001.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha applicato per analogia la giurisprudenza costituzionale maturata in relazione all’art. 80 c. 19 l. 388/2000, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità del pari requisito del permesso di soggiorno CE per l’accesso a prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi, rilevandone il contrasto con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità di cui all’art. 14 della CEDU, replicato nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’assegno di maternità comunale deve essere richiesto al Comune, ma viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno). Per ulteriori informazioni sull’assegno si veda al sito web dell’INPS.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del foro di Milano.

 

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.