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Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
 
Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992


Art. 1

L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".