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04.02.2014
 
Protezione internazionale: nel diritto dell’Unione, la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario
 

Nel 2008 e nel 2010 un cittadino guineano, ha chiesto di poter beneficiare della protezione internazionale in Belgio, sostenendo di aver subito di atti di violenza nel suo paese a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. Il riconoscimento della protezione sussidiaria gli veniva negato con il motivo che non vi era in Guinea un «conflitto armato interno» quale inteso nell’ambito del diritto internazionale umanitario. Il Conseil d’État del Belgio ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia la questione se la nozione di «conflitto armato interno», prevista dalla direttiva, debba essere interpretata autonomamente rispetto alla definizione accolta nel diritto internazionale umanitario. 

La  Corte di giustizia nella causa C-285/12 Diakité ha affermato che la nozione di “conflitto armato interno» è propria della direttiva e non trova diretta rispondenza nel diritto internazionale umanitario e che il conflitto armato interno si ravvisa quando “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o allorquando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, indipendentemente dall’intensità degli scontri, dal livello di organizzazione delle forze armate o dalla durata del conflitto”. 

Fonte:Corte di Giustizia