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02.02.2014
 
Tribunale di Bologna: Il lungo soggiornante ha diritto all’assegno INPS per i nuclei numerosi anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 97/2013
 

Il Tribunale di Bologna, sez. lavoro, con sentenza n. 1093/2013 dd. 20 dicembre 2013, ha riconosciuto ad un cittadino marocchino lungosoggiornante il diritto all’erogazione dell’assegno INPS per nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori) a partire dall’anno 2011, come da sua richiesta presentata  l’11 ottobre 2012 e che era stata respinta dal Comune di residenza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell’Unione europea previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998.

Il giudice di Bologna ha preso atto della modifica intervenuta nel corso del procedimento con l’entrata in vigore della legge n. 97/2013, che ha esteso espressamente il beneficio ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, nonchè ai familiari  dei cittadini UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Tuttavia, il giudice di Bologna ha chiarito che, ancor prima di tale intervento normativo, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria doveva ritenersi superato, almeno per i cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, per effetto dell’applicazione diretta delle previsioni della direttiva europea 109/2003  e delle garanzie in essa prevista in materia di assistenza sociale e parità di trattamento per le prestazioni di assistenza sociale essenziali, tra cui quelle familiari ovvero volte a sostenere i carichi familiari.

La sentenza del Tribunale di Bologna è importante in quanto, almeno implicitamente, ribadisce l’illegittimità del comportamento del Ministero del Lavoro e dell’INPS che hanno inteso riconoscere la titolarità dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a favore dei lungosoggiornanti solo in relazione all’ammontare dell’assegno riferito al secondo semestre dell’anno 2013, sulla base della copertura finanziaria prevista dalle previsioni della legge n. 97/2013 (si veda in proposito la circolare INPS n. 5/2014, al link:http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3045&l=it  ).

L’ASGI ha più volte ribadito l’infondatezza di tale comportamento, in quanto un diritto alla parità di trattamento previsto dalla normativa dell’Unione europea, ed in quanto tale espressione del principio generale di uguaglianza, non può essere soggetto a limitazioni fondate sui vincoli di bilancio degli Stati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Pertanto, in caso di conflitto tra una norma di diritto interna e quella di diritto UE di immediata e diretta applicazione, la seconda deve prevalere, comportando la necessità di un’interpretazione conforme della prima ovvero della sua disapplicazione (in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2934&l=it ).

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Nazzarena Zorzella, del Foro di Bologna.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.