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Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
 
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12 febbraio 1963


Art. 1

L'art. 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". (1)

(1) Articolo successivamente modificato dall'art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

Art. 2

L'art. 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". (1)

(1) Articolo successivamente modificato dall'art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

Art. 3

L'art. 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".