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08.01.2014
 
TAR Brescia: Il Piano di Governo del Territorio dei Comuni deve tenere conto anche delle istanze in termini di servizi religiosi delle comunità diverse da quella cattolica, tra cui quella islamica, presenti sul territorio
 

Il TAR Brescia, con la sentenza n. 1176/2013 dd. 28 dicembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’Associazione Culturale Islamica ‘Muhammadiah’ di Brescia contro il Comune di Brescia in quanto quest’ultimo, nell’approvare il Piano di Governo del Territorio (PGT), non ha considerato le esigenze delle comunità religiose di fede diversa da quella cattolica, e specificatamente di quella islamica,  in termini di servizi religiosi. Ugualmente, il TAR Brescia ha accolto il ricorso dell’associazione culturale islamica nella parte in cui questa lamentava l’inclusione, nell’ambito del PGT, dell’edificio della propria sede all’interno dei nuclei di antica formazione con il conseguente assoggettamento ad una disciplina limitativa ai soli interventi di restauro, manutenzione e risanamento conservativo.

I giudici amministrativi di Brescia non hanno accolto l’argomentazione del Comune di Brescia secondo cui il ricorso doveva essere ritenuto inammissibile per mancanza della qualifica di ‘associazione esponenziale’ degli interessi di una categoria di consociati in quanto l’associazione ricorrente non avrebbe il ‘monopolio’ delle attività religiose della comunità islamica e non la rappresenterebbe per intero. I giudici amministrativi  fanno presente come sia dato di comune esperienza che la religione islamica così come altre diverse da quella cattolica, è organizzata in una struttura diversa da quella unitaria e piramidale per cui se valesse l’argomentazione del Comune, verrebbe negata la tutela giurisdizionale ad un vasto insieme di interessi, in contrasto con i principi democratici dell’ordinamento.

 

Secondo i giudici amministrativi di Brescia, la legge regionale della Lombardia n. 12/2005, obbliga i Comuni, nella redazione  del PGT, a predisporre un Piano dei servizi in relazione alla funzioni insediate nel territorio comunale e tra questi devono essere considerate anche le “attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile  nell’ambito del Comune, previa convenzione tra le associazioni e il Comune interessato. La stipula di una convenzione con gli enti ed associazioni religiose  deve ritenersi necessaria –continuano i giudici amministrativi -  solo nei casi in cui si debbano realizzare opere con ‘contributi e provvidenze’ pubbliche, ma non per la semplice programmazione dei servizi religiosi, perchè altrimenti si realizzerebbe una indebita interferenza nel diritto fondamentale alla libertà religiosa di cui all’art. 19 Costituzione, all’art. 9 della CEDU e all’art. 10 della Carta europea dei diritti fondamentali, in quanto in tal modo il Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o altrimenti avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre.

Alla luce di quanto sopra, i giudici amministrativi di Brescia  hanno rilevato che nel redigere il Piano dei servizi, il Comune di Brescia ha considerato soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, nonostante la presenza a Brescia di comunità di cittadini di religione musulmana sia fatto notorio. Pertanto ha disposto l’annullamento della delibera di approvazione del PGT nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in specie islamiche, esistano nel Comune, e di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere in che misura possono trovare soddisfazione nel Piano dei servizi.

Il TAR Brescia ha annullato anche la parte della delibera di approvazione del PGT in cui imprime all’edificio in cui ha sede l’associazione islamica ricorrente la classificazione di nucleo di antica formazione, ritenendo tale scelta priva di giustificazione ed arbitraria, contrastando in modo netto con la tipologia dell’immobile, privo di pregio architettonico.

Da segnalare,infine,  la reazione alla sentenza del TAR Brescia del Presidente della Regione Roberto Maroni che ha fatto circolare un tweet   annunciando che “la Regione sta studiando ricorsi e rimedi per impedire la diffusione del virus”. L’utilizzo attraverso un social network, che costituisce uno ‘spazio pubblico’ , come di recente riconosciuto dalla giurisprudenza di Cassazione, di un’espressione che associa evidentemente l’espressione della libertà del culto della fede islamica ad una malattia infettiva, è certamente atto di estrema gravità, soprattutto se compiuto dal massimo rappresentante istituzionale della comunità regionale, per cui  potrebbero esserci gli estremi per l’applicazione della fattispecie penale dell’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi religiosi ovvero di quella civile della molestia a sfondo religioso.