Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
24.12.2013
 
Pubblicati sulla G.U. ed entrati in vigore due D.L. che contengono modifiche alle norme su ingressi, soggiorni ed espulsioni dei cittadini stranieri
 

La G.U. del 23 dicembre 2013 pubblica 2 decreti-legge (che comunque dovranno essere convertiti in legge entro il 22 febbraio 2014) che entrano in vigore il 24 dicembre 2014, i quali prevedono, tra le altre, disposizioni che modificano le norme sugli ingressi e sulle espulsioni degli stranieri:

1) DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145  - Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
 

L'art. 4 include i commi 7, 8 e 9 che prevedono semplificazioni per il rilascio dei visti di ingresso e modificano diverse disposizioni del T.U. delle leggi sull'immigrazione:

7.  Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese, università, enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati italiani. 
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  è accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso assimilabile.»;
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le parole: «previste  dall'articolo  29»  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo»;
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola: «relativa» e' soppressa;
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 


2) DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146  - Misure urgenti  in  tema  di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei detenuti e di riduzione  controllata  della  popolazione  carceraria

Il decreto-legge facilita e semplifica l'esecuzione extrapenitenziaria delle pene.

L'art. 6 prevede modifiche dell'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione e l'art. 7 istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della libertà personale, il quale espressamente si occuperà anche del trattamento degli stranieri trattenuti nei CIE

Art. 6 -  Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente periodo:
      "Essa non puo' essere disposta  nei  casi  di  condanna  per  i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali  e'  stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno  o piu' delitti previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a)  del codice di procedura penale, fatta eccezione per  quelli  consumati  o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629,  secondo  comma, del codice penale.";
    b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
      "In caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la consentono.";
    c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
      "5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto  dell'ingresso  in carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti di coordinamento.
      5-ter. Le  informazioni  sulla  identita'  e  nazionalita'  del detenuto straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello stesso prevista dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
      "6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato  possibile procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide nel termine di 20 giorni.". 


Art. 7 - Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della libertà personale

  1. E' istituito, presso il Ministero della  giustizia,  il  Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
  2. Il Garante nazionale e' costituito  in  collegio,  composto  dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le   competenti commissioni parlamentari.
  3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere  cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in partiti  politici.  Sono  immediatamente  sostituiti   in   caso   di dimissioni,   morte,   incompatibilita'    sopravvenuta,    accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei  doveri  inerenti all'ufficio,  ovvero  nel  caso  in  cui  riportino  condanna  penale definitiva per  delitto  non  colposo.  Essi  non  hanno  diritto  ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando  il diritto al rimborso delle spese.
  4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di  competenza  del  Garante.  La   struttura   e   la   composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministrodella giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse materie:
    a) vigila, affinche' l'esecuzione della  custodia  dei  detenuti, degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale  sia attuata in conformita' alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
    b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli  istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche  e  di  accoglienza  o comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunita'  di accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita' giudiziaria, nonche',  previo  avviso  e  senza  che  da  cio'  possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere  di sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze restrittive;
    c)   prende    visione,    previo    consenso    anche    verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel  fascicolo  della  persona detenuta o privata della liberta' personale  e  comunque  degli  atti riferibili alle  condizioni  di  detenzione  o  di  privazione  della liberta';
    d) richiede alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; 
    e) verifica il rispetto degli  adempimenti  connessi  ai  diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di espulsione previsti dall'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  accedendo  senza  restrizione  alcuna  in   qualunque locale;
    f)   formula   specifiche   raccomandazioni   all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi dell'articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n.    354. L'amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
    g) trasmette annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta  ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.