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05.12.2013
 
Ministero del Lavoro: Per l’anno 2013 l’assegno INPS nuclei familiari numerosi va erogato ai lungosoggiornanti solo per l’importo corrispondente al secondo semestre
 

Con circolare dd. 7 novembre 2013 indirizzata all’INPS , il  Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali si  è espresso  sull’applicazione  dell’art. 13 della legge n. 97/2013 che ha esteso l’assegno INPS per il nucleo familiare numeroso con almeno tre figli minori (già previsto per  cittadini italiani e di altri Paesi membri dell’Unione europea, nonchè per i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonchè ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari della carta di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Come è noto, la normativa è stata introdotta per rispondere ad una procedura di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea (procedura n. 2013/4009) del 21 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per violazione del principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni sociali previsto dall’art. 11 della direttiva europea 109/2003 (si veda al link:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2866&l=it ).

La norma introdotta dalla legge n. 97/2013  fa, infatti,  riferimento ad una copertura finanziaria del provvedimento solo a partire dal 1 luglio 2013 (si veda art. 13 c. 2, di seguito riportato), per cui le  amministrazioni comunali  e  direzioni provinciali dell'INPS si sono poste la questione se   l'assegno al cittadino di Paese terzo che ne faccia domanda entro il termine di legge (31 gennaio 2014) vada riconosciuto per   l'importo corrispondente all'intera annualità del 2013, ovvero solo  per la  quota corrispondente al secondo semestre.

Nella circolare dd. 7 novembre 2013 il Ministero del Lavoro si esprime a favore della seconda tesi.  Il Ministero del Lavoro riconosce che  la norma introdotta dalla legge n. 97/2013 non deve intendersi costitutiva del diritto dei lungosoggiornanti alla prestazione, in quanto quest’ultimo preesisteva sulla base della portata applicativa diretta ed immediata del principio di parità di trattamento contenuto nella direttiva europea 109/2003 sin dai termini di scadenza per la sua trasposizione nel diritto interno. Tuttavia, secondo il Ministero del Lavoro l’applicazione retroattiva della normativa, pur coerente con il principio del primato del diritto UE rispetto al diritto interno,  sarebbe impedita dal vincolo del rispetto del dettato costituzionale di cui all’art. 81 c. 3 Cost., secondo cui ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve prevedere i mezzi per farvi fronte. Quindi, sebbene le norme applicative della legislazione in materia di assegno nuclei numerosi (Artt. 14 e  16 D.P.C.M. n. 452/2000) dispongono che il diritto all’assegno  decorre dal primo gennaio  dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte e che la domanda di concessione ed erogazione dell’assegno deve essere presentata, per ogni anno solare, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, secondo il Ministero del Lavoro la previsione della copertura finanziaria a decorrere dal 1 luglio 2013 contenuta nella legge n. 97/2013 dovrebbe ritenersi prevalente in quanto dotata di copertura costituzionale per effetto dell’art. 81 c. 3 Cost. In conclusione, il Ministero del Lavoro dà indicazione all’INPS e di conseguenza, anche ai Comuni Italiani titolari del potere concessorio del beneficio, ad accogliere le domande di lungosoggiornanti per la concessione e l’erogazione della prestazione riferita al 2013, ma solo per la quota relativa al secondo semestre.

L’ASGI non ritiene condivisibile l’interpretazione ministeriale ed annuncia che si opporrà ad essa nelle sedi giudiziarie con appositi ricorsi antidiscriminazione.

L’ASGI infatti sottolinea come sia consolidata l’interpretazione della Corte di Giustizia europea per cui i principi di parità di trattamento contenuti nelle fonti di diritto derivato dell’Unione europea, tra cui anche la direttiva 109/2003 sui lungosoggiornanti, sono espressione del principio di uguaglianza come norma imperativa del diritto dell’Unione e principio fondamentale che non può essere soggetto a variazione, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri, perchè altrimenti verrebbe meno la loro natura di diritti fondamentali. In altri termini,  l’applicazione dunque dei principi di parità di trattamento che discendono da norme di diritto UE non può essere fatta dipendere da esigenze di bilancio e di contenimento  della spesa pubblica perchè altrimenti verrebbe meno la loro natura di diritti fondamentali (in questo senso, CGE, Helga Kutz-Bauer c. F.H. Hamburg, causa C-187/00, sentenza del 20.3.2000 e più recentemente: CGUE, A.I. Thiele Meneses c. V. Hannover, causa C-220/12, sentenza 24 ottobre 2013; Con riferimento specifico alle clausole di parità di trattamento a favore dei cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, merita di essere richiamata la sentenza Kamberaj del 24 aprile 2012 (causa C-571/10), su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bolzano). Di conseguenza,  l’effetto diretto della norma UE di cui alla direttiva 109/2003 può essere fatto valere sempre, anche dopo che è stata attuata nell’ordinamento interno.  In questo caso, l’effetto diretto si configura come reazione alla scorretta o incompleta attuazione operata dal legislatore italiano che ha assicurato la copertura finanziaria del provvedimento solo a partire dal 1 luglio 2013, pur in presenza di un diritto discendente dalla norma europea di diretta ed immediata applicazione già per il periodo precedente.

Di conseguenza, i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti che fanno richiesta del beneficio entro il 31 gennaio 2014 hanno certamente diritto a riceverne l'intero ammontare corrispondente all'intera annualità dell'anno  2013 e qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-discriminazione all’autorità giudiziaria civile

In linea con questa interpretazione appare la giurisprudenza maturata di recente nei tribunali italiani. Numerosi tribunali italiani si sono infatti già espressi negli ultimi mesi sulla legittimità dell’accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore, il 4 settembre scorso,  della legge n. 97/2013 (“legge europea 2013”). Si segnalano:  - l’ordinanza del Tribunale di Varese, sez. lavoro,  del 11 settembre del 2013; - l’ordinanza del Tribunale di Cuneo, sez. lavoro, del 23 settembre 2013; - le sentenze del Tribunale di Verona, sez. lavoro, n. 404-405-406 del 10 ottobre 2013; -    l’ordinanza del Tribunale di Roma del 21 ottobre 2013; - l’ordinanza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, del 23 ottobre 2013; - l'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro del 23 ottobre 2013 (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2934&l=it).

L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, allegando copia del modello ISEE. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Per informazioni sull’accesso alla prestazioni, ci si deve rivolgere ai competenti uffici per le prestazioni sociali  presso i Comuni.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.