Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
21.11.2013
 
Nel DDL “Stabilità” in discussione al Senato anche l’estensione della ‘carta acquisti (Social card)” ai cittadini UE e loro familiari e ai lungosoggiornanti
 

Nel DDL”di stabilità” n. 1120 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), attualmente in discussione al Senato, è prevista anche una disposizione (art. 7 comma 7) che dispone la modifica all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto il beneficio della ‘carta acquisti’ (social card) per i soli cittadini italiani. Detto beneficio prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni per acquisti  di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica rilasciata da Poste italiane.

L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea, così come dei cittadini di Stati terzi, inclusi quelli appartenenti a categorie protette dal diritto UE quali i familiari di cittadini UE, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i lungo soggiornanti, era stata oggetto di un esposto alla Commissione europea presentato dal Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. A seguito di tale esposto, la Commissione europea aveva avviato una consultazione con il governo italiano nell’ambito del programma europeo EU Pilot. Nel tentativo di evitare la procedura di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia europea, il Governo italiano aveva varato nel febbraio 2012 l’art. 60  del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge dal Parlamento, che aveva introdotto un nuovo beneficio denominato ‘carta acquisti sperimentale’ destinato ai Comuni con più di 250 mila abitanti e questa volta esteso anche a cittadini UE e loro familiari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e lungosoggiornanti. Tuttavia, il nuovo beneficio della ‘carta acquisti sperimentale’ si veniva ad aggiungere a quello già esistente, applicabile invece sull’intero territorio nazionale e che continuava a trovare applicazione a favore dei soli cittadini italiani.

Per tale ragione, la Commissione europea ha ritenuto che le nuove disposizioni sulla ‘carta acquisti sperimentale’ non fossero sufficienti ed adeguate a porre rimedio a quei profili discriminatori e contrari al diritto UE contenuti nelle disposizioni della legge n. 133/2008 e pertanto ha avviato una procedura formale di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009).

A fronte di tale procedura di infrazione, il Governo italiano sembra ora intenzionato a rimuovere i profili discriminatori nell’accesso a tale beneficio sociale, almeno quelli contrari al diritto dell’Unione europea, prevedendo l’estensione del beneficio anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi non membri UE soggiornanti in Italia con il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98. L’estensione dovrebbe ritenersi operante anche per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria che pure sono equiparati ai cittadini italiani nell’ambito dell’assistenza sociale per effetto della convenzione ONU di Ginevra del 1951  e delle norme della direttiva europea n. 83/2004, così come recepita dal d.lgs. n. 251/2007 (art. 27), così come del resto avvenuto per la 'carta acquisti sperimentale'.

A seguito del prevedibile sensibile aumento della platea dei beneficiari, il DDL di stabilità prevede un incremento degli stanziamenti previsti tanto per il beneficio della carta acquisti ordinaria, applicabile a tutto il territorio nazionale, quanto per quella sperimentale applicabile nei Comuni con più di 250 mila abitanti  (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), nei limiti di un fondo pari a 50 milioni annui, e nei Comuni delle regioni del  Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per le quali il beneficio è stato esteso per effetto dell'art. 3, commi da 2 a 5, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che aveva stanziato un fondo  nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.

Il comma 7 dell’art. 7 del DDL “di stabilità” pone uno stanziamento in materia, pari a 250  milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.

A cura del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.