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15.11.2013
 
Uno Stato membro che non possa trasferire un richiedente asilo verso lo Stato competente per l’esame della richiesta, perché sussiste il rischio che in questo Stato vengano violati i suoi diritti fondamentali, è tenuto a identificare un altro Stato membro competente
 
Considerando le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia, secondo un Tribunale tedesco la Germania era tenuta a esaminare la domanda di un cittadino straniero per il quale risultava essere la Grecia il Paese competente in base al "Regolamento Dublino II".

Tuttavia la Corte amministrativa d’appello dell’Assia, investita dell’impugnazione della decisione del Tribunale, ha chiesto
alla Corte di giustizia di precisare come debba essere identificato lo Stato tenuto a esaminare la domanda di asilo. Il giudice tedesco voleva sapere se il regolamento conferisce al richiedente asilo il diritto di pretendere da uno Stato membro l'esame  della sua domanda qualora tale Stato non possa trasferirlo, stante il rischio di una violazione dei suoi diritti fondamentali, verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente.

Ricordando che "Il regolamento «Dublino II» enuncia i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata nell’Unione: in linea di principio, è competente un solo Stato membro. Per il caso in cui un richiedente asilo presenti domanda in uno Stato membro diverso da quello competente in base al regolamento, è prevista una procedura per il suo trasferimento verso lo Stato membro competente. Nondimeno, in una situazione del genere, lo Stato membro al quale è stata indirizzata la domanda può decidere di non trasferire il richiedente verso lo Stato competente e di esaminare esso stesso la domanda. 

La Corte  di Giustizia europea rammenta, anzitutto, che uno Stato membro non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro quando queste costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti.
In simili frangenti uno Stato membro, ai sensi del regolamento, può esaminare esso stesso la domanda. 

La Corte precisa però che, qualora non intenda avvalersi di tale facoltà, detto Stato, in linea di principio, non è tenuto al trattamento della domanda. Esso è tenuto, per contro, a identificare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo proseguendo l’esame dei criteri enunciati nel regolamento. Se non si riesce a effettuare tale identificazione, competente per l’esame della domanda di asilo è il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
La Corte rimarca, infine, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo deve curare che la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente non sia aggravata da una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole.
All’occorrenza, pertanto, dovrà esaminare esso stesso la domanda. 

Il Comunicato stampa della Corte europea di Giustizia

La sentenza

Si ringrazia Chiara Favilli per la segnalazione