Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
14.11.2013
 
Corte Costituzionale: Un requisito di anzianità di residenza e di sede legale dell’impresa nel territorio regionale per il conseguimento della licenza di esercizio del servizio taxi è in contrasto con la libertà di stabilimento di cui al diritto UE.
 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 264/2013 depositata il  13 novembre 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1 lett. b) della legge della Regione Molise 13 novembre 2012 recante “Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linee – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 19992, n. 21”), nella parte in cui ha previsto  quale requisito per detta iscrizione al ruolo e, conseguentemente, per l’esercizio del servizio di taxi, la residenza in un comune della Regione Molise da almeno un anno e la sede legale dell’impresa nel territorio regionale.

Ricollegandosi ad una consolidata giurisprudenza che ha sancito “il divieto per i legislatori regionali di frapporre  barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nell’ambito del proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché in base si principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi parte dell’Unione europea)” (sentenza n. 124/2010 e 391/2008), la Corte costituzionale rileva che la materia delle licenze per l’esercizio del servizi taxi rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, che vieta requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o,  per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale ed in particolare il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza.

Pertanto la norma regionale del Molise ha violato il principio di parità di trattamento sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.