Documento a cura dell' A.S.G.I.
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08.11.2013
 
Il permesso per motivi di studio avra' durata pari ai corsi frequentati
 
L'art. 9 dispone che la durata del permesso di soggiorno per studio corrisponderà a quella del "corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata" frequentato. 
Non sarà necessario che lo studente provveda a rinnovare ogni anno il proprio permesso come avvenuto finora ma, annualmente dovrà dimostrare che sta sostenendo e superando esami, secondo modalità che verranno chiarite nel Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione. 
Tali modifiche, infatti, entreranno quando il Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione verrà adeguato alle nuove disposizioni.

La modifica introdotta dal provvedimento appena adottato si aggiunge a quella introdotta dal decreto lavoro (legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia, non solo un dottorato o un master, come in passato, ma anche una laurea (triennale o specialistica) possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.

Testo approvato (bozza provvisoria)
Scheda lavori Senato

Fonte :Integrazionemigranti