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07.11.2013
 
Nota del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI sulle proposte di modifica al regolamento di polizia urbana del Comune di Padova
 

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio comunale di Padova  in merito alla deliberazione della Giunta Comunale di Padova n. 2013/0458 del 01/10/2013  con la quale è stata approvata una proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.) da sottoporre al Consiglio  Comunale di Padova per la definitiva approvazione .        

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inteso muovere alcuni rilievi critici sul testo dell’art. 9 comma 2 della nuova Proposta di Regolamento, che  presenterebbe profili di illegittimità e possibili profili discriminatori.

Al fine di  contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale su aree pubbliche a Padova,  viene proposta l’introduzione nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova di un divieto di “trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale” (art. 9 c. 2), con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di  violazione pari a 100 euro, nonchè la sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 689/81.

L’ASGI ritiene  che tale norma  non soddisfi i principi di legalità, determinatezza e tassatività richiesti ai fini dell’applicazione di sanzioni amministrative, possibile solo in forza di disposizioni di legge che le autorizzi (in questo senso anche TAR Veneto, sentenza n. 00487/2011 per una fattispecie del tutto analoga). Non vi sono dubbi che l’esercizio commerciale abusivo o vendita abusiva su area pubblica costituisce un illecito previsto dalla disciplina legislativa vigente e ad esso può essere certamente ricondotta l’attività di stazionamento prolungato con l’offerta di vendita di prodotti prevista dal comma 3 dell’art. 9 della nuova proposta di regolamento. Tuttavia, l’estensione del comportamento illecito, e delle conseguenti sanzioni accessorie, a condotte diverse, di per sé – almeno in astratto non  necessariamente   riconducibili all’esercizio del commercio abusivo - quale il mero trasporto di mercanzia con determinati contenitori, potrebbe dunque considerarsi alla stregua dell’introduzione di un illecito amministrativo non supportato da un fondamento legislativo e dunque contrario ai principi generali dell’ordinamento. Inoltre, l’ASGI ritiene che vi sia un’ illegittima indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria proposta, non essendo comprensibile come si potrebbe valutare a priori –dovendosi peraltro escludere un diritto di perquisizione riferito ad una ipotetica violazione amministrativa- la consistenza del contenuto di contenitori normalmente chiusi ed il carattere ingiustificato del possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da configurare un vero e proprio processo arbitrario alle (solo) presunte intenzioni.   

In aggiunta, il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI si sofferma su possibili profili e rischi ‘discriminatori’ indiretti della previsione che si vorrebbe introdurre.           

In base alla normativa europea e nazionale, “sussiste una ‘discriminazione indiretta’ quando una disposizione,  un criterio, o una prassi apparentemente neutri  possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio, prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per i suo conseguimento siano appropriati e necessari” (art. 2 c. b) direttiva europea 2000/43/CE  sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dell’origine etnica, attuata in Italia con il d.lgs. n. 215/2003, in part. Art.  2 c. 1 lett. b)).

E’ fatto notorio che la maggior parte delle persone  che esercitano commercio ambulante, abusivo e non, a Padova così come in altri centri urbani, sono immigrati di colore. L’ASGI ritiene, pertanto, che l’introduzione di una norma nel regolamento di Polizia Urbana volta a vietare il trasporto di mercanzia in determinati contenitori quali borsoni e sacchi di plastica sarebbe suscettibile di indurre gli agenti di polizia municipale ad intensificare controlli ed accertamenti soprattutto nei confronti di persone con caratteristiche somatiche analoghe o simili a quelle che solitamente esercitano il commercio abusivo o vengono percepite come tali, anche in situazioni che nulla hanno avrebbero a  che fare con dette illecite attività, come ad esempio traslochi, spostamenti per viaggi, o anche trasporto di mercanzia a mano finalizzata ad attività del tutto lecite. A tale riguardo si rileva che “l’utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione” costituisce una forma di discriminazione razziale,  proibita dalle norme internazionali ed europee (Raccomandazione dell’ECRI –Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e la discriminazione, n. 11).( [1]) Pertanto, anche alla luce della definizione di ‘discriminazione indiretta’ sopraccennata,  l’ASGI ritiene che la proposta del nuovo testo dell’art. 9 c . 2 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Padova possa contenere profili di discriminazione indiretta per il particolare svantaggio che potrebbe derivare a persone sulla base delle loro caratteristiche etnico-razziali, e che appare sproporzionato rispetto alle finalità legittime della misura ovvero il contrasto al commercio abusivo e all’offesa al decoro urbano, che possono essere infatti già  sufficientemente perseguite con la repressione della vendita e dello stazionamento ai fini dell’offerta effettiva abusiva di prodotti.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.



[1] Per una disamina della giurisprudenza internazionale si rimanda a : W. Citti, “Ethnic-profiling e divieto di discriminazione nelle attività di polizia e di  controllo” in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05042013_relazione_citti.pdf ; vedi anche   Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 1684/2011 Rep. n.08/2011 cron. dd. 31.05.2011 (CGIL, CISL, UIL c. Comune di Montecchio M.), in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1647&l=it