Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
04.11.2013
 
Esposto dell’ASGI alla Commissione europea: la clausola di cittadinanza per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola le norme del diritto dell’Unione europea
 

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inviato un esposto alla Commissione europea chiedendo che questa  intervenga urgentemente presso le autorità italiane nell’ambito dello sistema EU PILOT per far cessare una condotta discriminatoria a danno dei cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nell’ambito delle procedure di selezione e assunzione del personale da parte delle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, in palese violazione di precise norme di diritto dell’Unione europea a garanzia del principio di parità di trattamento nel settore dell’impiego.

Dall’attività di monitoraggio  compiuta dal servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, risulta infatti che le imprese del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, in maniera pressoché generalizzata sul territorio nazionale,  tuttora  adottano  procedure di selezione e reclutamento del proprio personale sulla base   del  Regio  Decreto  8 gennaio 1931 n. 148 recante  “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie, e linee di navigazione interna in regime di concessione” (di seguito R. D. 148/1931).

In particolare, nell’art. 10 del “Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” di cui all’allegato A del suddetto R.D. 148/1931, al comma 1 si prevede: “Per l’ammissione al servizio in prova è necessario:1° di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell’art. 113 del Testo unico delle leggi approvato col regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447….”

Tale norma è altresì applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e  22 settembre 1960, n.1054, che prevedono appunto il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio.

Nonostante tali norme siano state sottoposte a processo di delegificazione per effetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il quale è stato cioè introdotto il principio per cui le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’Allegato A del R. D. 148/1931 possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, la clausola di cittadinanza viene ritenuta tuttora in vigore, non essendo mai stata intaccata dai contratti nazionali collettivi di categoria. L’unica eccezione all’applicazione della clausola di cittadinanza italiana per l’assunzione presso le imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, viene operata in favore dei cittadini di altri  Stati membri dell’Unione europea i quali vengono  equiparati ai cittadini italiani  per effetto dei Trattati europei e delle norme sulla libera circolazione e soggiorno di cui al regolamento CEE n. 1612/68, ora Regolamento UE n. 492/2011.

La questione è stato sinora oggetto di un limitato contenzioso giudiziario. Si può citare la recente ordinanza del Tribunale di Torino del 13 ottobre 2013, che (Rgl. n. 7026/2012 – 831/2013) (accessibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_torino_ord_13102013_813_2013.pdf   ) , che ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un rifugiato congolese regolarmente residente in Italia contro la locale impresa di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a.  a causa dell’esclusione disposta da quest’ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea. Il giudice del lavoro di Torino non ha condiviso la tesi dell’azienda torinese della perdurante validità della norma di cui al R.D. n. 138/1931, condividendo invece quanto già affermato, in analogo procedimento,  dal Tribunale di Milano, nell’ordinanza 20 luglio 2009 ( accessibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_lavoro_200709.pdf ) per il quale la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con l’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell’ambito dell’accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell’adesione e ratifica dell’Italia alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975. Queste due ordinanze dei Tribunali di Milano e Torino, pur avendo risolto i casi individuali, non hanno conseguito l’obiettivo di arrivare ad una soluzione sistemica della rimozione della condotta discriminatoria perseguita in Italia dalle imprese del trasporto pubblico locale, che pertanto continua ad operare in maniera pressoché generalizzata, come evidenziato in precedenza.

A nulla è valso nemmeno il parere e le raccomandazioni  espresse dall’Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali (UNAR), ovvero l’organismo nazionale per la promozione della Parità di trattamento costituito per effetto della normativa di recepimento della direttiva europea 2000/43. Quest’ultimo aveva rimarcato già nell’ottobre 2007,  l’illegittimità della perdurante applicazione della clausola di ‘cittadinanza italiana o comunitaria’ per l’accesso alle posizioni lavorative in seno alle imprese del settore autoferrotranviario in Italia ed in particolare del trasporto pubblico locale e regionale (il parere dell’UNAR è accessibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_racc_26102007.pdf ).

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ritiene che la generalizzata applicazione della clausola di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea per l’accesso ai rapporti di impiego in seno alle imprese del settore autoferrotranviario, ive comprese quelle del trasporto pubblico urbano, anche in relazione a quelle posizioni lavorative che non implichino l’esercizio di pubblici poteri, costituisce una chiara violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui al diritto dell’Unione europea con riferimento alle  categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea protetti dal diritto UE ovvero: a) I familiari di cittadini dell’Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. 23 e  24 della direttiva n. 2004/38 ; b) I cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE lungosoggiornanti di cui alla direttiva europea n. 2003/109/CE,  ai sensi dell’art. 11 c. 1 lett. a); c) I rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria di cui alla direttiva 2004/83/CE, ai sensi dell’art. 26 c. 1 e  3. In aggiunta ai profili di contrasto con il diritto UE, la clausola di cittadinanza italiana o europea ai fini dell’assunzione presso le imprese del trasporto pubblico locale viola l’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 riguardante il principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti in Italia e lavoratori nazionali.

La situazione sopra descritta appare tanto più paradossale ove si consideri che  le posizioni lavorative presso le imprese del trasporto pubblico locale   non costituiscono rapporti di pubblico  impiego. A seguito della privatizzazione imposta dal regime comunitario di libero mercato e concorrenza, le imprese di trasporto pubblico locale sono, infatti, per lo più delle società per azioni, sebbene controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali o  locali che ne detengono in tutto o in maggioranza il capitale sociale. Di conseguenza,   i rapporti di lavoro in dette imprese sono a tutti gli effetti di natura privatistica, come è bene evidenziato nel documento redatto dall’UNAR. Pertanto, non si vede ragione alcuna per poter ritenere  che una clausola di cittadinanza italiana o comunitaria per quanto attiene il reclutamento del personale  possa soddisfare o perseguire un legittimo interesse pubblico. Questo tanto più che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 97/2013 (“legge europea 2013”), in risposta a due  procedure preliminari di contenzioso avviate da parte della Commissione europea, lo stesso settore del pubblico impiego in Italia è stato espressamente esteso anche ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, ai rifugiati e titolari della protezione sussidiaria e ai familiari di  cittadini UE.

Alla luce di quanto sopra il servizio Antidiscriminazioni dell’ASGI ha chiesto alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell’Unione europea.

Frattanto, le imprese del trasporto pubblico locale continuano ad indire avvisi di selezione del personale contenenti l’illegittima e discriminatoria clausola di nazionalità. L’ultima in ordine di tempo è la COTRAL spa del Lazio, con l’ Avviso relativo alla selezione per la formazione di nove graduatorie per l'eventuale assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica di operatore di esercizio - parametro 140 CCNL Autotranvieri, indetto  il 29 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 89/2013, pp. 289-294 (accessibile al link: http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur# ).

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.