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11.11.2013
 
Permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza domestica
 

Il Ministero dell'Interno ha divulgato la circolare del ministero dell’Interno del 21 ottobre 2013, in sostituzione della precedente ( 26 agosto 2013) che illustra le modalità utili al rilascio del nuovo permesso di soggiorno .
Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche il nuovo permesso avrà una durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro.
La nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.

Con l'entrata in vigore il 16 ottobre 2013 della Legge 119/2013, si ricorda, è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione l' art. 18 - bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
Per violenza domestica, prosegue il testo dell’articolo, si intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. Il permesso di soggiorno viene rilasciato anche a seguito di segnalazione al Questore da parte dei servizi sociali. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengano meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio. Trattandosi di permesso di soggiorno per motivi umanitari deve ritenersi che lo stesso sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro come previsto dall’art. 14 D.P.R. 394/99.


Fonte : MediatoIntegrazioneMigranti