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07.10.2013
 
Tribunale di Udine: I cittadini di Paesi terzi non membri UE possono partecipare ai concorsi per le scuole di specializzazione in medicina generale
 

Il Tribunale di Udine, con decreto cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il  30 agosto scorso, ha ammesso una cittadina di nazionalità albanese, lungosoggiornante in Italia ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/98,  al concorso  per l’ammissione alla scuola di specializzazione in medicina generale indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La cittadina albanese aveva presentato ricorso antidiscriminazione ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 in quanto il bando di concorso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, con la motivazione che essendo la scuola di specializzazione finalizzata principalmente alla formazione dei medici di famiglia che poi vanno ad operare in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, doveva trovare applicazione la clausola di cittadinanza prevista nei rapporti di pubblico impiego di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994.

Nell’accogliere la richiesta della ricorrente di un provvedimento cautelare, stante l’immediatezza delle prove concorsuali, poi svoltesi il 17 settembre scorso, il giudice del Tribunale di Udine ha innanzitutto affermato che il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell’accesso ai rapporti di pubblico impiego è certamente venuto meno a favore dei lungo soggiornanti, dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria e dei familiari di cittadini UE e italiani per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 97/2013 (‘legge europea 2013’), che ha modificato l’art. 38 del citato d.lgs. n. 165/2001. Comunque, ancora prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento, già la normativa di recepimento della direttiva n. 109/2003 sui lungosoggiornanti avrebbe dovuto garantire a quest’ultimi l’accesso ai rapporti di pubblico impiego in parità di condizioni con i cittadini italiani, con l’unica eccezione di quelle posizioni lavorative che implichino la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri.

Peraltro, il giudice civile di Udine non ritiene che l’ammissione al corso di specializzazione in medicina generale rientri nella tematica dell’accesso alla funzione pubblica in quanto non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o convenzionale con il SSN, anche poichè è ben possibile che il medico, una volta concluso il corso triennale, scelga di svolgere l’attività specialistica come libero professionista o addirittura di non svolgere l’attività. Secondo il giudice di Udine, dunque la materia ricade piuttosto nell’ambito dell’accesso ai corsi di studio universitari e alle scuole di specializzazione universitarie, in relazione al quale il legislatore ha previsto una condizione di parità di trattamento con gli studenti italiani degli studenti extracomunitari, in base all’art. 39 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione).

In tal senso si era pure espresso il Ministero dell’Istruzione con la nota del 3 aprile 2013 (prot. n. 7935), che aveva chiarito che, ai sensi della legge n. 271/2004, i medici extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, o per motivi familiari, ovvero regolarmente soggiornanti per motivi di studio dopo aver conseguito la laurea o l’abilitazione in Italia,  sono ammessi al concorso in condizioni di parità di trattamento con i medici di cittadinanza italiana.

Alla luce di quanto sopra, il giudice di Udine ha ordinato alla Regione  Friuli-Venezia Giulia di cessare il comportamento discriminatorio, consentendo non solo alla ricorrente, ma anche agli altri stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria, ma regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 39 d. lgs n. 286/98, di partecipare al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2013-2016 indetto dalla Regione FVG con delibera della Giunta regionale n. 239 dd. 20 febbraio 2013. La Regione FVG ha ottemperato all’ordine del giudice con la delibera dell’ASS n. 2 “Isontina” dd. 10/09/2013.

Si confida che anche a seguito di tale pronuncia giurisprudenziale, la nota ministeriale del Ministero dell’Istruzione del 3 aprile scorso  venga in futuro pienamente rispettata dalle Regioni, cui spetta la competenza per l’indizione dei bandi di concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina generale.

Sull’argomento era intervenuto, su sollecitazione dell’ASGI,  anche l’UNAR (Ufficio  Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) con un parere emesso in data 4 gennaio 2013 favorevole all’accesso dei medici extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia alle scuole di specializzazione in medicina generale.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Fabio Spitaleri, del foro di Udine.

A cura del  Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.