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18.08.2013
 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entrate in vigore le norme del decreto-legge in materia di contrasto alla violenza di genere
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 191 dd. 16 agosto 2013), sono entrate in vigore le disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (“Disposizioni  urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”). Il Parlamento ha dunque ora sessanta giorni di tempo per la conversione del decreto in legge.

L’art. 4 del decreto-legge prevede l’inserimento del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) di una nuova norma, l’art. 18 bis, per la tutela degli stranieri vittime di violenza domestica. La norma prevede la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno a favore delle vittime di violenza domestica, nei casi in cui, nel corso di operazioni di polizia o di indagini o procedimenti per taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o di abuso nei confronti di una vittima straniera ed emerga un  concreto e attuale pericolo per l’incolumità di quest’ultima come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Il permesso può essere rilasciato dal questore, su proposta o su parere favorevole del procuratore della Repubblica. Un’ipotesi alternativa è quella in cui situazioni di violenza a danno della vittima straniera emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali. In tal caso,  la sussistenza degli elementi e delle condizioni per procedere al rilascio del permesso di soggiorno è valutata dal questore sulla base della relazione presentata dai servizi sociali.