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10.08.2013
 
Cassazione: Rigettato il ricorso del gestore di un sito web indagato per associazione finalizzata all' incitamento all'odio razziale
 
La Corte di Cassazione, con sentenza  n. 33179/2013, depositata il 31 luglio scorso,  ha rigettato il ricorso  presentato da una persona indagata per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata all’incitamento alla discriminazione e all’odio razziale, di cui all’art. 3 c. 3 della legge n. 654/1975, avverso  l’ordinanza  di custodia cautelare emessa dal Tribunale della Libertà di Roma. Con la sentenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato  che  "ben può essere affermato il principio che costituisce un’associazione a delinquere finalizzata all’incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura quale quella evidenziata agli atti, la quale utilizzava la gestione del blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone (“traditori” e delinquenti italiani”, perché avevano operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati)”.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il reato di propaganda ed istigazione alla discriminazione e all’odio razziale di cui alla legge n. 205/1993 (“legge Mancino”) costituisce reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari del messaggio (Cass., sez. III pen., n. 37581 dd. 07/05/2008, dep. 3/10/2008). Ugualmente  la norma configura un delitto con dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista. La Corte di Cassazione, con la presente sentenza, precisa che  i social network e lo strumento di internet sono certamente idonei a diffondere messaggi volti ad influenzare le idee e i comportamenti dell’opinione pubblica e, pertanto, la propaganda attraverso questi mezzi di idee fondate sull’odio razziale e la discriminazione razziale  configura certamente le ipotesi di reato previste dalla normativa.

Ugualmente, la Corte di Cassazione ribadisce  un proprio orientamento già formatosi, secondo cui la “comunità virtuale in internet” è idonea strutturalmente  a configurare una fattispecie associativa (Cass., sez. III penale,. N. 8296 dd. 3/3/2005) , ove possano essere riscontrati requisiti di stabilità e di organizzazione nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata da un responsabile, e l’elemento soggettivo della partecipazione all’associazione, quando gli aderenti al gruppo vengono edotti e condividono le finalità del gruppo medesimo. In sostanza il minimum organizzatorio necessario ad integrare l’associazione a delinquere  si modula in maniera specifica per le realtà associative c.d. ‘in rete’ (chat,. Blog, virtual communities),  non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di contatti tra i partecipi tipica dell’associazione a delinquere di tipo ‘classico’.

Infine, secondo la Cassazione, non ha rilievo il fatto che il sito internet-madre sia stato costituito all’estero, ed operi su un server estero perchè trova applicazione l’art. 6 c.p. che sintetizza l’interesse dello Stato a punire coloro che , in qualche modo, abbiano posto in essere un’attività illecita che abbia violato le norme penali, quando almeno una frazione di tali attività del sodalizio criminoso si siano svolte nel territorio dello Stato, incluse quelle di programmazione, ideazione e direzione delle medesime. Viene richiamata pure  una giurisprudenza di cassazione che richiama la punibilità della diffamazione compiuta via internet anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purchè l’offesa sia stata percepita da fruitori che si trovino in Italia (Cass., sez. V, n. 4741 dd. 17.11.2000, dep. 27.12.2000).

a cura del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI, progetto finanziato dalla Fondazione italiana a finalità umanitaria Charlemagne ONLUS.


Fonte : Sole24ore