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12.07.2013
 
Rinviata ancora una volta l’entrata in vigore della ‘semplificazione amministrativa’ per i cittadini di Paesi terzi non membri UE
 

La legge di conversione del d.l. n. 5 del 2012 ha soppresso, con efficacia dall’1 gennaio 2013, dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 le parole “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, i cittadini stranieri avrebbero potuto ricorrere all’autocertificazione, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, anche in relazione ai documenti richiesti dalle disposizioni del T.U. immigrazione e relativo regolamento, mentre sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarebbe stata apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Tuttavia, l’entrata in vigore  di tale norma del ‘decreto semplificazioni’ è stata rinviata inizialmente al 1 luglio 2013 ed ora al 1 gennaio 2014 per effetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 giugno 2013, peraltro non ancora pubblicato in quanto  inviato alla Corte dei Conti, per la registrazione preliminare alla pubblicazione. Ne dà informazione la circolare del Ministero dell’Interno n. 22412 dd. 3 luglio 2013.