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Ingresso e soggiorno per affari
 
Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata al 13.03.2009)
 
Sommario


1. Il visto di ingresso per affari.

2. Le ipotesi di esenzione del visto.

3. Le condizioni di ingresso previste dal Regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

4. Il soggiorno per affari e la dichiarazione di soggiorno.

  

1. Il visto di ingresso per affari.

Il visto di ingresso per "affari" consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale (art. 2 dell'allegato A Decreto del Ministero degli affari esteri 12 luglio 2000).

Si tratta di un cd "visto Schengen uniforme" (VSU) valido ai fini dell'ingresso in tutti i paesi aderenti all'area di libera circolazione per soggiorni di breve durata, non superiori a 90 giorni (per approfondimenti sulla tipologia dei visti di ingresso si veda la scheda "Visto di ingresso (tipologia e requisiti).


I requisiti richiesti per ottenere il rilascio di tale tipo di visto, indicati nell'art. 2 comma 2 all. A del decreto suindicato, sono:


 Classi di durata del viaggio                           Un partecipante   Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva

 € 269,60            

 € 212,81                   

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera

 € 44,93

 € 26,33

Da 11 a 20 giorni: quota fissa

 € 51,64

 € 25,82

Quota giornaliera a persona

 € 36,67

 € 22,21

Oltre i 20 giorni: quota fissa

 € 206,58

 € 118,79

Quota giornaliera a persona

 € 27,89

 € 17,04


La stessa norma prevede inoltre che il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.


Nella prassi amministrativa il Ministero degli affari esteri esige che il richiedente dimostri altri requisiti generali per il rilascio del visto


Nella prassi le procedure di rilascio dei visti di ingresso per affari si sono rivelate assai rallentate e difficoltose, anche perché il Ministero degli Affari esteri ha consentito il rilascio del visto soprattutto nei casi in cui vi fosse un apposita richiesta di rilascio da parte di imprese italiane nei seguenti casi:

A) operatore economico-commerciale, il quale alla richiesta di visto d'affari deve allegare:

1) documentazione comprovante l'effettiva condizione di operatore commerciale (ad es.: licenza d'esercizio, certificato di visura camerale, ecc.);

2) programma del viaggio, con indicati i contatti "d'affari" previsti, o lettera d'invito dell'impresa italiana che deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione tra imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio;

B) fotomodella/o, indossatrice/ore, regolarmente assunto da un'impresa straniera, invitati con apposita lettera da un'agenzia italiana di moda che deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione tra imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio;


Proprio al fine di agevolare il rilascio dei visti per affari ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, anche nell'ambito degli accordi bilaterali tra l'Italia e il Paese, ha concluso intese con le locali camere di commercio o istituti commerciali notori o apposite società di intermediazione per semplificare e rendere veloci agli operatori economici tutti gli adempimenti connessi col rilascio dei visti e favorire il più celere rilascio di visti per affari, anche in forma di visto per più ingressi.

2. Le ipotesi di esenzione del visto.

L'allegato II del Regolamento CE 15 marzo 2001 n. 539 ("Elenco dei paesi terzi cui i cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo"), modificato da ultimo dal regolamento CE 851/2005, elenca alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata e, per ciò che qui rileva, per soggiorno ai fini di affari.

In particolare non necessitano del rilascio del visto di ingresso per affari i cittadini dei seguenti paesi terzi: Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela ed ai cittadini delle regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese di Hong Kong e di Macao.

A ciò si aggiungono gli altri stranieri più in generale esentati dall'obbligo del visto (si veda la scheda visto di ingresso (requisiti e condizioni).


3. Le condizioni di ingresso previste dal Regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Disposizioni particolari relative alle condizioni di ingresso per i cittadini dei paesi terzi per soggiorni di breve durata, non superiori a tre mesi nell'arco di sei mesi (e quindi riferibili anche all'ingresso per motivi di affari) sono contenute nel Regolamento CE n. 562/006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, istitutivo del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Shengen).

Tali norme sono riferibili ai cd "cittadini di paese terzo" intendendosi come tali i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, salvo quelli di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione, i cittadini di paesi terzi che hanno aderito alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Svizzera, Islanda e Norvegia) ed i familiari di questi ultimi.

In particolare l'art. 5 del suindicato Regolamento prevede le seguenti condizioni d'ingresso per soggiorni di breve durata,:

Lo stesso Regolamento prevede inoltre un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto dello scopo del viaggio. In particolare, relativamente all'ingresso nel territorio dei paesi membri per motivi di affari, l'allegato I prevede che le guardie di frontiera possano richiedere:

4. Il soggiorno per affari.

Lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio di un visto di ingresso per affari può soggiornare nel territorio nazionale per un periodo pari a quello previsto dal visto stesso che non può comunque essere superiore a tre mesi (art. 5 comma 3 T.U.).

Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 1 legge 28 maggio 2007 n. 68, lo straniero che intenda soggiornare in Italia per motivi di affari non necessita di un permesso di soggiorno.

In forza della suindicata disposizione legislativa, infatti, non è più richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre mesi, per motivi di visite, affari turismo e studio (per approfondimenti si veda la scheda "Ingresso per soggiorni brevi per turismo, visite, studio e affari) essendo lo stesso sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo straniero al momento dell'ingresso agli agenti della polizia di frontiera ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso al questore della provincia in cui lo straniero si trova.

Lo straniero è soggetto al provvedimento amministrativo di espulsione

Da ultimo si segnala che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per affari non è tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale (art. 42 comma 5 Regolamento di attuazione del T.U. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).