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26.06.2013
 
Autorizzazione alla permanenza dei genitori stranieri in Italia
 
Accolto il ricorso di due cittadini stranieri contro il diniego all'autorizzazione alla permamenza in Italia richiesto in base all'art.31, c.3 del Dlgs 286/98. 

La Corte di Cassazione ha ribadito il precedente principio, affermato con la sentenza n. 21799 del 2010, vale a dire che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, sempre che si tratti di situazioni che si concretino in eventi traumatici che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.
3.2. - Nella specie è completamente mancata una indagine volta all'apprezzamento di un siffatto danno, anche sotto il profilo della potenzialità della verificazione dello stesso: il decreto impugnato è pervenuto alla conferma del provvedimento del Tribunale principalmente invocando il principio restrittivo per cui l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero (situazioni che invece andavano differenziate) può essere rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali per quest'ultimo.


La sentenza

Si ringrazia Piero Soldini per la segnalazione.