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20.06.2013
 
La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita
 
Nel giudicare il caso di un cittadino straniero, divenuto irregolare dopo essere stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro prima e per cure mediche successivamente la Corte di Cassazione ha affermato che :
"L’art. 35, 3° comma del d.l.vo n. 286 del 1998 dispone che ai cittadini stranieri presentì sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. In particolare, sono garantiti (lettera e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

La giurisprudenza di questa Corte è costante (Cass. n. 7615/2011 – con riferimento alla terapia retrovirale somministrata a cittadino tunisino affetto da sindrome di HIV -, n. 1531/2008, n. 20561/2006, n. 1690/2005) nell’affermare che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque sì trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Sulla stessa linea si era già posta la circolare del Ministero della salute 24 marzo 200, n. 5, recante “indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”(G.u. 24 marzo 1° giugno 2000, n. 126), secondo la quale “per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). E’ stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.”

In un primo errore, di natura interpretativa, è quindi incorso il giudice di pace nel ritenere che la mera assunzione di un farmaco antiretrovirale non possa costituire mal una “cura essenziale” senza accertare, invece, se tale assunzione sia idonea a eliminare rischi per la vita o anche solo un maggior danno alla salute.

Inoltre, a fronte di una relazione c.t.u. che definiva la terapia come “trattamento salvavita”, non disponobile in Tunisia, di una relazione del c.t. di parte e di una certificazione del medico curante che affermano l’impossibilità di eseguire in questo Paese la genotipizzazione, necessaria con cadenza periodica per verificare l’efficacia della terapia e la eventuale ricerca di terapia diverse nel caso di insorgenza di resistenze alle sostanze somministrate, il giudice di pace, da un lato, ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha disatteso tali valutazioni tecniche e, dall’altra, contraddittoriamente rispetto al ritenuto carattere non essenziale delle cure, ha subordinato la “convalida” dell’espulsione alla consegna allo straniero del farmaco retrovirale non reperibile in Tunisia e al rilascio di uno speciale visto d’ingresso per il ritorno in Italia per eseguire la genitipizzazione.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio al giudice di pace di Padova, in persona di altro magistrato, affinché accerti se le cure alle quali è sottoposto il ricorrente in Italia siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all’indisponibilità dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso. Inoltre il giudice di rinvio dovrà indicare se siano condivisibili le valutazioni mediche del c.t.u., del c.t. di parte e del medico curante ovvero per quali ragioni non siano condivisibili."

La sentenza