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17.06.2013
 
Corte di Cassazione: Gli insulti e le violenze nei confronti del compagno di classe motivate dal colore della pelle di quest’ultimo determinano l’aggravante dell’odio razziale
 

La Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 25870/13 depositata il  12 giugno 2013, ha  respinto il ricorso presentato dall’imputato che si era visto condannare  dalla Corte di Appello di Perugia per i reati di ingiuria e violenza privata e di ingiuria continuata, tutti aggravati dalla finalità di discriminazione o odio etnico di cui all’art. 3 legge n. 205/2003,  per fatti commessi nel 2006, quando, allora minorenne, aveva rispettivamente, al termine di una partita, schernito, fatto oggetto di sputi e portato a forza e costretto a restare nel locale docce, con i rubinetti aperti, un compagno di classe di origine nigeriana, mentre in precedenza, nel corso dell’anno scolastico, lo aveva abitualmente apostrofato con espressioni quali ‘negro di merda’.

Tra l’altro, l’imputato aveva censurato il riconoscimento dell’aggravante dell’odio razziale in quanto le ingiurie antecedenti all’episodio dello spogliatoio non sarebbero state espresse ed udite in presenza di terzi. La Corte di Cassazione, ha rigettato l’argomento dell’imputato, sostenendo che l’aggravante dell’odio razziale è integrata quando l’azione si collega all’espressione di un pregiudizio manifesto di inferiorità razziale. Essendo il bene tutelato quello della dignità della persona in quanto tale,  non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno e- quindi a suscitare- il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori. Se così fosse, infatti, verrebbe irragionevolmente esclusa l’applicazione dell’aggravante dell’odio razziale in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone. In tal modo, la Cassazione conferma una giurisprudenza ormai consolidata con le precedenti pronunce n. 49694/2009, 38597/2009,  38591/2008).