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24.05.2013
 
Rese note le motivazioni della sentenza del Tribunale di Venezia con la quale alcuni militanti leghisti sono stati condannati per lesioni aggravate dall’odio razziale
 

Il Tribunale di Venezia ha reso note le motivazioni della sentenza  (n. 22/13), con la quale la prima sezione penale collegiale ha condannato alcuni militanti leghisti per lesioni aggravate dall’odio razziale, al termine di un procedimento  in cui era costituita anche l’ASGI.

Oggetto del processo era l'aggressione posta in essere "da un gruppo inferocito di persone" (citando la sentenza) ai danni di alcuni camerieri di origine straniera in servizio presso un ristorante veneziano, uno dei quali veniva bloccato in una cella frigorifera e picchiato - anche con un asta di ferro - da almeno 4 persone, riportando lesioni per 40 giorni di prognosi . Inoltre veniva malmenato un altro dipendente e gravemente danneggiato il mobilio del locale (Per un resoconto giornalistico dell’accaduto si veda al link: http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/politica/udc-soli/botte-leghisti/botte-leghisti.html).

L'episodio era avvenuto il 13 settembre 2009, in occasione dell'adunata della Lega Nord in laguna e gli imputati erano tutti sostenitori di tale partito.

La costituzione in giudizio da parte dell'associazione era stata decisa in quanto nel procedimento veniva contestata  l'aggravante di cui all'art. 3 della Legge 205 del 1993 in ragione delle concrete modalità con cui si svolse l'aggressione ed in particolare degli insulti e slogan dall'evidente contenuto razzista proferiti dai responsabili.

Alla fine di un lungo procedimento - nel corso del quale due dei quattro  imputati sceglievano di definire la loro posizione mediante rito alternativo- il Tribunale di Venezia ha condannato i rimanenti due a pene detentive rispettivamente di due anni e tre mesi di reclusione e due anni di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili.

In particolare, per quanto riguarda l'aggravante di cui alla Legge Mancino, il Collegio ha ritenuto che "nel caso di specie (...) tutte le fasi della condotta posta in essere dagli imputati, dal diverbio iniziale (...) al ritorno del "branco" nella calle alla ricerca del D.  intonando cori razzisti contro meridionali e musulmani, all'irruzione in massa all'interno del ristorante per consumare l'aggressione fisica del D., è stata scandita ed accompagnata da espressioni ingiuriose e pesantemente denigratorie ("albanesi, rumeni di merda", "dateci il permesso di soggiorno, albanesi di merda", "noi siamo cristiano, odiamo i musulmani", "stranieri di merda vi ammazziamo tutti", "dov'è l'albanese di merda?") idonee, secondo il comune sentire, a coinvolgere un giudizio di disvalore nei confronti della persona del cameriere quanto riguardo alla razza dello stesso e più in generale espressione di intolleranza e preconcetta ostilità nei confronti degli stranieri"

A margine si segnala che la sentenza  riconosce all'ASGI il risarcimento di euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine.

 

Si ringraziano per la segnalazione gli avv. Francesco Mason del Foro di Venezia e Enrico Varali, del Foro di Verona.