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21.05.2013
 
Il Tribunale di Macerata ordina la pubblicazione del matrimonio anche in assenza di nulla-osta delle autorità marocchine, negato per la mancata conversione all’islam del promesso sposo
 

Il Tribunale di Macerata, con ordinanza  dd. 15 maggio 2013, ha disposto che l’ufficiale di stato civile proceda alle pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina del Marocco,  nonostante l’assenza di nulla-osta  delle autorità consolari marocchine,  motivato dalla mancanza di conversione all’Islam del nubendo, requisito richiesto dalla legislazione del Marocco affinchè una cittadina marocchina contragga matrimonio con un cittadino straniero.

Essendo tale impedimento in palese collisione con l’ordinamento giuridico italiano, determinando una discriminazione nella capacità matrimoniale fondata sul credo religioso, in conflitto con il sistema costituzionale, internazionale ed europeo dei diritti umani, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dai nubendi avverso il rifiuto  di procedere alle pubblicazioni dell’ufficiale di stato civile.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 116 del codice civile, lo straniero che voglia sposarsi in Italia deve presentare all’ufficiale di stato civile, ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, il c.d. nulla osta  dell’autorità consolare dello Stato di cittadinanza.

Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 46 dd.11.09.2007, gli ufficiali di stato civile possono procedere alle pubblicazioni di matrimonio anche se nel nulla –osta rilasciato dalle autorità consolari di origine venga prescritta la condizione della conversione alla religione musulmana del nubendo. La questione, tuttavia, consiste nel fatto che, nella maggior parte dei casi, il nulla –osta ‘condizionato’ non viene nemmeno rilasciato dalle autorità consolari, con conseguente rifiuto degli ufficiali di stato civile di procedere alle pubblicazioni, costringendo i nubendi a rivolgersi al giudice civile per l’autorizzazione alle medesime, evidenziando l’esistenza di impedimenti al matrimonio differenti da quello di natura religiosa.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 dd. 16-30 gennaio 2003 ha indicato nel ricorso al giudice ordinario, il naturale rimedio a disposizione dello straniero contro il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile.

 

Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Cecilia M. Satta, dello Studio legale Formica & Associati di Civitanova Marche.