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Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
 
Estradizione per i delitti di genocidio.
 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164, del 3 luglio 1967

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

Saragat
Moro - Reale

Visto, il Guardasigilli: Reale