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18.05.2013
 
Modalità di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale
 
Con una circolare diffusa l'8 febbraio 2013 il Ministero dell'Interno, nel dare notizia di alcune modifiche in merito alla competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ha colto l'occasione per richiamare le Questure sulla "necessità di garantire una rapida definizione della procedura di richiesta di protezione internazionale, in linea con quanto disposto dalla Direttiva Procedure 2005/85/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n.25/2008, affinche' lo straniero disponga delle garanzie procedurali previste dalle normative richiamate".

In particolare il Ministero dell'Interno chiede alle Questure di " voler provvedere a mettere in atto tutte le modalità operative necessarie affinche' venga assicurata la contestualizzazione tra la manifestazione della volonta' dell'interessato e la formalizzazione della domanda mediante la compilazione del modello C3."
In altri termini la domanda di asilo si deve considerare presentata a seguito dell'avvenuta "manifestazione di volontà dell'interessato" e vi dev'essere contestualità tra detta manifestazione di volontà e la ricezione amministrativa della domanda tramite modulo C3.

Si tratta di una lettura corretta della norma che ASGI ha richiamato da sempre e che è largamente disattesa in tutta Italia, con la conseguente creazione di situazioni di "sospensione" dei diritti connesi alla richiesta di asilo che, specie nelle grandi aree urbane, si dilata per periodi anche di settimane o mesi.

Si ringrazia per la segnalazione Gianfranco Schiavone.