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10.05.2013
 
La commissione Fiorella del Ministero di Giustizia propone l'abolizione degli artt. 6, comma 3 e 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
Il Ministero di Giustizia ha pubblicato sul proprio sito i risultati del lavoro svolto da alcune Commissioni . 

La Commissione presieduta dal prof. Antonio Fiorella era composta dal gruppo di studio sulla prescrizione a cui è stato affiancato un gruppo sulla depenalizzazione, con il mandato di individuare settori e materie nei quali sia consigliabile prevedere la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi e verificare la fattibilità di altri strumenti di deflazione.
Entrambi i gruppi hanno lavorato con il comune obiettivo della razionalizzazione complessiva del sistema, attraverso la riforma della prescrizione da un lato e la depenalizzazione e altri interventi di deflazione dall’altro.
Da tempo viene infatti sottolineata la necessità di contrarre l’intervento del diritto penale a causa della progressiva dilatazione del ricorso alla sanzione penale, con pregiudizio per la sua natura di extrema ratio che determina una riduzione della funzione general-preventiva, propria della pena, ed una incapacità del sistema giudiziario, nel suo complesso, di accertare e reprimere i reati. Il flusso dei reati in entrata continua a superare di gran lunga le capacità di risposta del sistema penale, sì che si allarga lo iato tra i reati effettivamente perseguiti e non (con il poco commendevole effetto delle cosiddette punizioni a sorteggio).
È necessario, invece, che la sanzione penale sia prevista nel rispetto dei principi di proporzione, sussidiarietà ed efficacia dell’intervento penale, consacrati anche dalle fonti sovranazionali, a cominciare dal Trattato di Lisbona, quali criteri-guida della comune politica criminale europea.
Su queste premesse, il Gruppo di studio ha dunque predisposto un disegno di legge di depenalizzazione e deflazione del sistema penale, nel tentativo di ricondurre l’intervento punitivo alle richiamate direttrici di politica criminale, muovendosi così nelle due prospettive della depenalizzazione in astratto (trasformazione dei reati in illeciti amministrativi) e in concreto (irrilevanza penale del fatto, ampliamento delle ipotesi di oblazione e di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie e/o conformative), perché è parso che, pur rispondendo a esigenze diverse, dette prospettive vadano perseguite congiuntamente per garantire l’effettiva sussidiarietà del controllo penale.

In questo contesto la Commissione ha espresso la proposta di abrogazione degli artt. 6, comma 3 e 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L’art. 6, comma 3 prevede una disciplina speciale per il cittadino extracomunitario che non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato: l’abrogazione di questa norma comporta la riconduzione del fatto all’art. 651 c.p., con l’equiparazione tra stranieri e cittadini.
Il reato c.d. di “immigrazione clandestina” (art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998) è stato introdotto dal pacchetto-sicurezza del 2009 (l. n. 94 del 200) con l’intento di salvaguardare, attraverso la previsione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva irrogata dal giudice, il carattere immediato dell’esecuzione dell’allontanamento. Tale contravvenzione rivela una marcata impronta “simbolica”, cui si associano rilevanti “effetti collaterali” (connessi, in particolare, all’obbligo di denuncia dello straniero irregolare). Si propone l’abrogazione di questa fattispecie: non persuade la sentenza n. 250/2011 della Corte costituzionale che ha salvato l’art. 10-bis, in quanto questa norma è affine all’aggravante ex art. 61, n. 11-bis c.p. dichiarata illegittima (Corte cost. sent. n. 249/2010); entrambe le norme sono quindi espressione di colpevolezza d’autore e non per il fatto; si tratta di una norma penale del tutto inefficace e simbolica, che prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che sicuramente il soggetto non sarà in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell’espulsione. più grave della pena principale. A garantire la disciplina dei flussi in ingresso, è quindi sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione penale.

La relazione 

Il disegno di legge

Fonte : Ministero di Giustizia

Si ringrazia il prof. Paolo Bonetti, socio ASGI, per la segnalazione.