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15.04.2013
 
La Questura non può dichiarare un richiedente asilo irreperibile solo perchè questi non si presenta ai suoi uffici su invito scritto
 
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Salvatore Fachile.

Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Interno sul caso di un richiedente asilo che non era stato trasferito in Slovenia in base al Regolamento CE n. 343/2003( cd  Dublino II), confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato la competenza su detta domanda in capo allo Stato Italiano, nel quale l'interessato aveva successivamente presentato altra istanza di asilo, non essendo avvenuto il trasferimento nei 6 mesi previsti dall'art. 20, c.2, del Regolamento sopra citato.
Il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 17 maggio 2011 e depositato il 1° giugno 2011, presentava appello, con domanda di sospensiva, deducendo che il signor ---- si sarebbe reso irreperibile all'invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione, per cui il termine per il trasferimento, ai sensi della citata disposizione, era da intendersi prorogato fino a 18 mesi dall'accettazione della competenza da parte della Slovenia.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello precisando che: "Il Ministero dell'Interno si limita ad affermare l'irreperibilità del signor (...), testimoniata dalla mancata ottemperanza all'invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione di richiedente asilo, come da nota della Questura di Roma n.(...) Orbene si appalesa singolare che il Ministero sia ricorso al mero “invito” a presentarsi e non abbia posto in essere, come era nelle sue competenze e disponibilità, altri strumenti giuridici più incisivi e certi per la esecuzione del disposto trasferimento, né si adducono specifici elementi probatori della asserita irreperibilità anche in relazione all’ulteriore recapito comunicato".