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05.04.2013
 
Corte di Giustizia dell'Unione europea - Il limite massimo di tre mesi a semestre per il soggiorno nell’area Schengen di uno straniero non soggetto all’obbligo del visto non si applica ai beneficiari del regime del traffico frontaliero locale
 
Ai sensi della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto possono circolare liberamente nell’area Schengen per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso.
Uno specifico regolamento si applica agli stranieri residenti nella zona di frontiera tra un paese non appartenente all’Unione ed uno Stato membro, vale a dire in una zona che si estende per non più di trenta chilometri oltre la frontiera. I residenti frontalieri possono ottenere un lasciapassare per traffico frontaliero locale che consente loro di entrare nello Stato membro confinante e di soggiornarvi per un periodo ininterrotto la cui durata è determinata dai due paesi limitrofi, ma non può tuttavia superare i tre mesi. I titolari di tale lasciapassare non sono autorizzati a circolare al di fuori della zona di frontiera dello Stato membro visitato.

Per tali stranieri, dichiara la Corte di Giustizia dell'Unione europea, titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, la durata massima di soggiorno, stabilita da convenzioni bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati terzi limitrofi, dev’essere calcolata a prescindere dai soggiorni precedentemente effettuati, dal momento che questi ultimi sono stati interrotti da un rientro degli interessati nel paese di residenza.

Il comunicato stampa