Lo ha stabilito il TAR Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza breve n 582/13 (Pres R. Trizzino, Est C. Dibello), accogliendo il ricorso di un cittadino senegalese rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv Serena Pugliese.(ricorso n 308/13 R.G.)
Il ricorrente, residente in Italia da dieci anni, aveva richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo ed in concomitanza aveva intrapreso il percorso indicato dalla normativa per il conseguimento del permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato (in particolare lo straniero aveva sostenuto il test d’italiano).
La Questura, avendo rilevato a suo carico una condanna di per sè ostativa al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, applicando il rigido automatismo reiettivo previsto dall’art 26 comma 7 bis D.lgs 286/98, aveva negato il rinnovo richiesto al cittadino straniero, ignorando del tutto il radicamento del soggetto sul territorio italiano.
I Giudici di via Rubichi, accogliendo le doglianze dello straniero, hanno inteso estendere il sistema di tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista per i già titolari di permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato anche ai soggetti che si trovano sostanzialmente nella condizione di poter richiedere l’anzidetto titolo di soggiorno a tempo indeterminato.
Nota a cura dell'avv. Serena Pugliese, socia ASGI