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12.03.2013
 
Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale umbra sull’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera dd. 7 dicembre scorso, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale gli artt. 24 e 34 della legge regionale n. 15 del 5 ottobre 2012, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)” (B.U.R. del 10 ottobre 2012 n. 44). Tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi e, in particolare, quali requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica, la residenza o l’attività lavorativa nella regione per un periodo di cinque anni.

Secondo il  Governo, il legislatore regionale umbro, nel prevedere tale requisito di anzianità di residenza, ha introdotto una forma di discriminazione indiretta a danno innanzitutto dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, con questo determinando un ostacolo illegittimo al principio della libera circolazione. Ugualmente, nell’esentare da detto requisito i cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell’istanza, la legislazione regionale umbra avrebbe introdotto una discriminazione diretta non solo a danno dei cittadini di altri Stati membri dell’UE, ma anche dei cittadini di Paesi terzi residenti in Umbria e titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, che sono ugualmente protetti dal principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per effetto dell’art. 11 della direttiva 109/2003/CE. Ugualmente, il legislatore regionale umbro avrebbe esondato dai limiti delle proprie prerogative in quanto non avrebbe considerato la normativa nazionale in materia di immigrazione, che fissa un principio di parità di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un’attività lavorativa (art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98). Il ricorso del Governo sottolinea inoltre la contradditorietà della normativa regionale rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all’abitazione (sentenze n. 40/2011 e 61/2011).