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11.03.2013
 
Illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione dopo l'entrata in vigore della Direttiva rimpatri
 
Illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione dopo l'entrata in vigore della Direttiva rimpatri, cioe' a seguito dell'inutile scadenza del termine di attuazione, essendo la Direttiva self-executing nell'ordinamento interno ( Cass. sez. 5, 26017, 8/6/11).La prosecuzione dell'esecuzione dopo il 24 dicembre 2010 deve ritenersi "sine titulo" non potendosi accollare all'interessato la colpa della tardiva scarcerazione intervenuta a distanza di alcuni mesi.

La sentenza

La Corte di Appello di Bologna ha riconosciuto ingiusta la detenzione del cittadino straniero per il reato ex art. 14 comma 5 ter D.Lvo 286/98 a far data dal 24 dicembre 2010 (termine entro il quale gli Stati membri dell’Unione Europea dovevano conformarsi alla Direttiva CEE n. 2008/115 del 6.12.1998, ma che non veniva rispettato dallo Stato italiano lasciando in vigore la disciplina preesistente) .
L’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata viene ritenuta dalla Corte d'Appello ammissibile, anche in presenza di un ordine di carcerazione assolutamente legittimo, difformemente dalle conclusioni dell’Avvocatura dello Stato che rilevava l’assenza, nel caso di specie, di un giudicato assolutorio o di un provvedimento di archiviazione.
La Corte osserva che la portata dell'art. 314 c.p.p., che enuncia i casi in cui la domanda può essere accolta, è stato ampliato per effetto di pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione. Infatti il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stato riconosciuto in caso di erroneo ordine di esecuzione (C.Cost. n. 310 del 25.7.96), ovvero qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta (C.Cost. n. 219 del 20.6.08; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, Pellegrino).
La prosecuzione della detenzione dopo il 24.12.10, secondo la Corte, deve ritenersi ‘sine titulo’ non potendosi accollare all’interessato la colpa della tardiva scarcerazione intervenuta a distanza di alcuni mesi un ordine di carcerazione - legittimamente emesso ab origine - il cui mantenimento in esecuzione tuttavia deve ritenersi illegittimo a seguito della inutile scadenza del termine di attuazione della c.d. Direttiva rimpatri, le cui previsioni sono dotate di natura “self executing” nell’ordinamento interno (Cass. Sez. 5 n. 26027 dell’8.6.11 – dep. 1.7.11). 
Si tratta, in materia, di una delle prime sentenze in tema di riparazione per ingiusta detenzione per uno straniero detenuto per il reato ex art. 14 comma 5 ter D.Lvo 286/98 dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva rimpatri, anche in caso di condanna definitiva .