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11.03.2013
 
Asilo - Impugnazione rigetto di diniego anche basato su novità che integrano un fattore di rischio o un fatto riguardanti ragioni gia' esposte
 
"In caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnata dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi dell'art. 19, primo comma, del d.lg. n. 286 del 1998, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale. La novità non deve essere valutata in senso rigorosamente oggettivo, potendo anche trattarsi di una circostanza soggettivamente nuova, perché appresa medio tempore, integrante un non evidenziato fattore di rischio od un fatto non emerso davanti alla Commissione riguardante, tuttavia una ragione di pericolo per il rientro (es. sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti), già esposta davanti alla Commissione, senza essere suffragata dalla nuova allegazione di fatto. Integrano, di conseguenza, il requisito della novità non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perché non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorità decidente. Ne consegue che, in sede di opposizione all'espulsione fondata sul divieto di espulsione contenuto nell'art. 19 primo comma, d.lg. n. 286 del 1998, il giudice di pace è tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui è assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perché il richiedente non è stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non è stato in grado di accertarle".

La decisione