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15.02.2013
 
Ricongiungimento familiare-Il test del DNA va effettuato solo se la documentazione che attesta il legame presenta seri dubbi di veridicità
 
Si ringrazia il socio ASGI Livio Neri per la segnalazione.


La Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno che aveva impugnato il decreto  con il quale il Tribunale di Milano disponeva il rilascio del visto per ricongiungimento familiare a favore della figlia minorenne di una cittadina rifugiata eritrea.
Giunta in Italia dopo varie vicissitudini ( carcerazione in Libia, naufragi, ecc.), ottenuto lo status di rifugiata, la cittadina eritrea aveva presentato la richiesta di ricongiungimento familiare con la propria figlia, affidata alla nonna .Non ottemperando la Prefettura nei 180 giorni previsti dalla legge alla pratica,  il Tribunale di Milano, di cui era stato richiesto l'intervento, decretava il rilascio del visto di ricongiungimento familiare da parte dell'Ambasciata italiana. Il Ministero dell'Interno ricorreva in appello, contestando la mancanza di documentazione attestante il legame e presentando il risultato negativo del test del DNA che era stato richiesto dalle autorità italiane .

La Corte d'Appello di Milano ricorda che ricorrere al test del DNA per verificare i vincoli famiiari dovrebbe avvenire solo in quei casi in cui permangano seri dubbi in ordine al rapporto di parentela, dopo che altri mezzi di prova sono stati gia' impiegati, anche alla stregua della Direttiva CE 86/2003 ( art. 5, paragr.2)relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Dato che la documentazione prodotta da parte della cittadina straniera in merito al legame familiare non dava luogo a dubbi rispetto alla validità del legame familiare come riconosciuto dalle Autorità preposte dello Stato di provenienza, secondo la Corte non era legittimo disporre l'esame del DNA.
Quest'ultimo, ricordano i giudici, va richiesto "quando i rapporti di parentela dedotti per il ricongiungimento non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità di predetta documentazione e che tale disposizione non puo' essere applicata prescindendo dal principio per cui, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 218/95, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Cassazione 14545/2003 e richiami in essa contenuti)."