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01.01.2013
 
Cuba: cambiano le norme sull'emigrazione
 
Il Governo cubano ha introdotto nuove norme sull'emigrazione con significativi cambiamenti per i cittadini cubani all'estero, visto che le restrizioni contenute nella normativa precedente erano “concausa” di situazioni di apolidia di fatto.

Finora, secondo la legislazione cubana i cittadini cubani che si trattenevano all’estero per oltre undici mesi venivano considerati “emigranti”. Benche’ Cuba non procedesse in questi casi ad un formale atto di revoca della cittadinanza, di fatto l’attribuzione dello status di emigrante equivaleva in tutto e per tutto ad una revoca tacita della cittadinanza, posto che la condizione di “immigrante” comportava che tali individui:
- decadevano dal diritto di residenza stabile a Cuba, vale a dire non possono rientrare a vivervi stabilmente. L’art. 1 della legge cubana n. 989 del 5.12.1961 (Ley de Confiscación de Bienes) prevedeva che il cittadino cubano che non avesse fatto ritorno nel territorio dello Stato entro il periodo per il quale ne era stata autorizzata l’uscita era considerato emigrante;
- subivano la confisca di tutti i beni, mobili e immobili (Articolo 2);
- decadevano dall’esercizio di diritti civili e politici;
- decadevano dalla possibilita’ di acquisire beni in via ereditaria;
- venivano privati della patria potesta’;
- perdevano il diritto ai sussidi alimentari;
-potevano fare rientro a Cuba previo rilascio di un permesso di ingresso in qualita’ di visitatore (articulo 1 Ley 989/61);

La nuova normativa, invece, ha prima di tutto eliminato l’obbligo del permesso di uscita dal Paese per i cittadini che intendano recarsi all’estero: a partire dal 14 gennaio 2013 per i cittadini cubani che vorranno lasciare il Paese sarà sufficiente essere in possesso del passaporto.

Si estendera’ inoltre il periodo durante il quale il cittadino cubano puo’rimanere all’estero, da undici a ventiquattro mesi: trascorsi i 24 mesi senza aver fatto ritorno verra’ considerato “emigrante” (art. 9.1, comma 2: “Se considera que un ciudadano cubano ha emigrado, cuando viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma ininterrumpida por un término superior a los 24 meses sin la autorización correspondiente, así como cuando se domicilia en el exterior sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes”).

Per gli emigranti cubani una della novita’ di maggior rilievo consiste nella deroga della nuova legge alle norme sulla confisca. Mentre finora all’emigrante venivano confiscati tutti i beni in patria, la nuova normativa espressamente deroga alla legge sulle confische. Tale previsione e’ contenuta sia nelle disposizioni finali (“CUARTA: Se deroga la Ley No. 989 de fecha 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización mediante confiscación a favor del Estado cubano, de los bienes, derechos y acciones de los que se ausenten con carácter definitivo del país, y cuantas otras disposiciones legales se oponen a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley”) della norma che nei “considerando” iniziali: “Las recientes medidas aprobadas por el Gobierno, relativas a la posibilidad de trasmitir sus bienes, por quienes emigran definitivamente del país, y la necesidad de establecer nuevos conceptos que se atemperen al escenario actual, aconsejan derogar la Ley No. 989 de 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización mediante confiscación a favor del Estado cubano de los bienes, derechos y acciones de los que se ausentan definitivamente del territorio nacional, en virtud de que sus regulaciones se encuentran incorporadas a la legislación especial correspondiente”

Secondo la nuova normativa dunque i beni di chi rimane all’estero per piu’ di ventiquattro mesi non saranno automaticamente confiscati ma potranno (prima della partenza, immaginiamo) essere donati ai propri familiari o venduti. In caso non siano stati ne’ venduti ne’ donati verranno confiscati dallo Stato. In particolare per le abitazioni, lo Stato confischera’ sempre i beni immobili, salvo trasmetterne a sua volta la proprieta’ ad eventuali parenti che siano regolarmente soggiornanti a Cuba.

Una ulteriore novita’ di estremo interesse per chi vive all’estero e’ la possibilita’ di tornare nel paese, per qualsiasi cittadino cubano “emigrato” per 90 giorni, periodo che si estende a 180 nel caso degli emigrati con regolare soggiorno all’estero.

Se il quadro normativo e’ abbastanza chiaro per chi lascera’ il Paese dal 14 gennaio in poi, meno chiaro e’ per chi’ e’ gia’ all’estero e dalla propria partenza sono passati piu’ di undici mesi ma meno di 24, cioe’ per chi secondo la “vecchia normativa” era gia’ considerato “emigrante” mentre seguendo le nuove norme non lo sarebbe. Sul punto la legge contiene una disposizione speciale secondo cui i cittadini cubani che alla data di entrata in vigore della legge di migrazione risiedano all’estero in qualita’ di emigrati o con regolare permesso nel Paese di residenza “mantengono la propria condizione migratoria.” Parrebbe dunque che la nuova legge non abbia alcun effetto retroattivo.

Fonte: immigrazione.aduc.it