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28.12.2012
 
Corte di Giustizia europea : interpretazione dell''art. 12 paragrafo 1, lett. a) della Direttiva Qualifiche
 
Si ringrazia per la segnalazione Asilo in Europa

I tre ricorrenti vivevano all'interno di campi profughi nell'area di operazioni dell'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), che è, appunto, l'Agenzia delle Nazioni Unite che ha il mandato di fornire assistenza e protezione ai rifugiati palestinesi in Giordania, Libano, Siria e nei Territori occupati. 
A seguito di minacce e atti intimidatori, i tre – separatamente – decidevano di allontanarsi dalla regione e di chiedere asilo in Ungheria. 

In tutti e tre i casi, le autorità ungheresi rifiutavano il riconoscimento dello status di rifugiato. Ai primi due ricorrenti veniva comunque concesso il permesso di rimanere in Ungheria sulla base del divieto di respingimento, mentre al terzo veniva accordata la protezione sussidiaria.
La decisione delle autorità ungheresi si basava sul fatto che, benché effettivamente i tre non beneficiassero più dell'assistenza dell'UNRWA, essi nemmeno soddisfacevano le condizioni richieste per essere considerati rifugiati ai sensi della Direttiva Qualifiche. 
I tre proponevano ricorso contestando il rifiuto dello status di rifugiato e rilevando che, cessata l'assistenza dell'UNRWA nei loro confronti, essi avrebbero automaticamente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte di Giustizia europea ha, dunque, dichiarato che: 

1)L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della [Direttiva Qualifiche] deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall' [UNHCR] «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare l’area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.
2) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della [Direttiva Qualifiche] deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell’assistenza dell’ [UNRWA], il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.



Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012 nel caso El Kott e altri

Il Comunicato stampa della Corte di Giustizia europea

L'approfondimento a cura del blog Asilo in Europa