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24.12.2012
 
Selezione di personale di azienda municipalizzata aperta solo a cittadini italiani e comunitari. L’ASGI: “discriminazione illegittima"
 
Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha risposto ad una segnalazione   pervenuta  in merito all’avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio generico indetto dalla “Jesolo Patrimonio srl” (Prot. 10923/12), venuto in scadenza il 19 dicembre scorso. Dall’avviso di selezione risulta che tra i requisiti minimi di partecipazione richiesti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale, vi è la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea

In una lettera indirizzata al Sindaco di Jesolo e al Presidente del Consiglio d’Amministrazione della “Jesolo Patrimonio srl” il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha espresso il  convincimento che la questione  esula dal riferimento alla questione  dell’accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di pubblico impiego in quanto la società   “Jesolo Patrimonio srl” è società a capitale pubblico che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, quindi  non rientra  nel concetto di ‘amministrazioni pubbliche’ di cui all'art. 1 c. 2 d. lgs. 165/2001 soggette all'applicazione della normativa sul Pubblico impiego. Essendo una società  a totale partecipazione pubblica, nel reclutare personale, ‘Jesolo Patrimonio srl’  ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.l. 112/2008,  di rispettare i "principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità" e, tra questi principi, non si può riscontrare un criterio di  preferenza  o di esclusività per l’assunzione e l’impiego a favore dei  cittadini  italiani e comunitari.

Ne consegue, ad  avviso di ASGI, che  nelle procedure di assunzione e selezione del personale deve trovare piena applicazione  il principio di parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia rispetto ai cittadini nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 T.U. imm. (d.lgs. n. 286/98) facente espresso riferimento alla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sul trattamento dei lavoratori migranti n. 143/75, ratificata dall’Italia con legge n. 158/1981 e che concerne anche la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro (Corte Costituzionale, sentenza n. 454/1998). Per un caso di giurisprudenza relativo a fattispecie analoga, si rimanda a Tribunale di Milano, ordinanza n. 5738/2010 dd. 30.10.2010 (in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1120&l=it).

Il caso è stato oggetto dell’attenzione anche dell’Osservatorio Anti-Discriminazioni di Venezia, facente parte della Rete territoriale UNAR contro le discriminazioni.

 A cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.