Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
18.12.2012
 
Cittadinanza italiana per matrimonio: illegittimo il diniego trascorsi due anni dalla richiesta
 
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino di origine algerina a cui era stata stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana iuris communicatione, sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria svolta su conforme parere del Consiglio di Stato, per motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.
Il TAR, verificando che il provvedimento di rigetto è risultato essere stato tardivamente adottato perché era già scaduto il termine biennale prescritto dall’art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, ha ricordato che l’autorità procedente era decaduta dal potere di rifiutare il beneficio richiesto.
"Il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse alla sopravvivenza dello Stato e dell'incolumità delle persone presenti sul suo territorio, rispetto all’esigenza di unità del nucleo familiare del soggetto italiano coniugato con persona straniera, solo per il determinato biennio (T.A.R. Lazio, sez. II quater 4.7.2011 n. 5826), imponendo all’Amministrazione, all’evidente fine di assicurare certezza delle posizioni giuridiche dei componenti del nucleo familiare del cittadino, di effettuare le dovute indagini entro il predetto lasso temporale e quindi subordinando l’esercizio del potere di respingere l’istanza di cittadinanza dei soggetti in parola al ripetuto termine decadenziale."

In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il TAR ha ritenuto il provvedimento di diniego di cittadinanza italiana ed il presupposto parere del Consiglio di Stato illegittimi essendo stati adottati quando il potere di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana era ormai decaduto per il decorso del termine biennale fissato dall’art. art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91.

Fonti: Immigrazione.biz, Meltingpot