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17.12.2012
 
Assistenza sanitaria per gli stranieri non comunitari
 
L’art. 32 Cost. prevede che la salute, oltre che interesse della collettività, è un diritto inalienabile dell’individuo, appartenente all’uomo in quanto tale, dal momento che deriva dall’affermazione del più universale diritto alla vita e all’integrità fisica, di cui rappresenta una delle principali declinazioni.
A partire dalle direttive fondamentali stabilite dalla Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) e fatte proprie dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è, infatti, definita come uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.
In linea con la dichiarazione dell’OMS, le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell’individuo e delle collettività e la sua tutela uno dei doveri degli Stati. L’applicazione dei principi ivi stabiliti non è mai automatica, giacché si compongono in modo variegato fra di loro, creando anche situazioni apparentemente contraddittorie e conflittuali.

La scheda completa:

Assistenza sanitaria per gli stranieri non comunitari
Scheda pratica a cura di Luigi Gili, Andrea Dragone e Paolo Bonetti (Aggiornata al 14.12.2012)