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06.12.2012
 
Discriminatorio il comportamento omissivo del Ministero del Lavoro e della Salute per non aver adottato il decreto per l’iscrizione volontaria al SSN degli stranieri ultra65enni ricongiunti
 

Accolta l’azione giudiziaria antidiscriminazione di ASGI, NAGA, APN e ANOLF.

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2012, ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze consistita nella mancata adozione del decreto previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 286/98, con il quale doveva essere stabilito l’ammontare del contributo richiesto ai fini dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE ultrasessantacinquenni ricongiuntisi in Italia con i loro familiari.

La vicenda trae origine da uno dei decreti varati dal precedente governo “Berlusconi”, il d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, il cui art. 1, comma 1 lett. d) ha previsto per  gli stranieri ultrasessantacinquenni ricongiuntisi con i loro familiari già soggiornanti in Italia la condizione  delle copertura sanitaria privata ovvero dell’iscrizione volontaria al SSN previo pagamento di un contributo fissato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e della  Sanità, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, facendo venir meno quindi il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN previsto in precedenza.

La nota  del Ministero del Lavoro e della Salute dd. 4 maggio 2009 ha precisato che le nuove disposizioni  non potevano trovare applicazione retroattiva e dunque dovevano riferirsi ai soli stranieri di età superiore ai 65 anni, in possesso del visto o nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dopo il 5 novembre 2008, mentre coloro cui era stato rilasciato un visto per riunificazione familiare prima di quella data, conservavano il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSR o alla conservazione dell’iscrizione obbligatoria pregressa, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nonostante la norma di legge fissava la scadenza del 30 ottobre 2008, nei quattro anni trascorsi dall’entrata in vigore della nuova normativa, il Ministero del Lavoro e della Salute e quello dell’Economia e delle Finanze non hanno mai provveduto all’emanazione del decreto che doveva fissare  l’ammontare del contributo ai fini dell’iscrizione volontaria al SSN, costringendo gli interessati a rivolgersi al mercato delle assicurazioni private per acquisire la copertura sanitaria richiesta ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

La mancata adozione del decreto ha prodotto significativi disagi agli anziani immigrati ‘ricongiunti’ e alle loro famiglie, non solo per l’onerosità dei premi assicurativi richiesti dalla compagnie private,  ma anche per la più limitata copertura assicurativa offerta rispetto a quella  garantita dal SSN, con l’esclusione delle prestazioni mediche ‘di base’, delle prestazioni farmacologiche  e di trattamenti terapeutici.

A fronte di tali disagi, solo due regioni italiane, l’Emilia-Romagna ed il Veneto, hanno provveduto di loro iniziativa, in mancanza del decreto ministeriale, ad emanare provvedimenti amministrativi ad hoc prevedendo un contributo forfetario annuale e non frazionabile parti a 387 euro per l’iscrizione al SSN degli anziani stranieri ricongiuntisi (si veda in proposito circolare Regione Emilia Romagna 23/7/2010).

La Regione Lombardia non aveva fatto altrettanto e nei mesi scorsi i genitori ultra 65enni di cittadini stranieri sui si sono ricongiunti, si erano visti negata dalle competenti sedi Asl in Lombardia l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

Le associazioni Naga, ASGI, Avvocati per Niente, con l'intervento di CISL-Anolf, hanno presentato  un ricorso/azione civile antidiscriminazione contro questo diniego e tale ricorso ha trovato oggi accoglimento.

Il giudice del lavoro di Milano ha innanzitutto evidenziato che tra le  condotte discriminatorie astrattamente sanzionabili rientrano anche i comportamenti omissivi che determinano un trattamento sfavorevole e svantaggioso. Il trattamento di svantaggio e di disfavore prodotto dalla mancata decretazione ministeriale, in questo caso è consistente nel fatto che gli anziani stranieri ricongiuntisi, dovendosi affidare unicamente alle copertura sanitaria offerta dalle compagnie assicurative private, finiscono per usufruire  di una tutela sanitaria inidonea a soddisfare le esigenze, inferiore e nettamente parziale rispetto a quella garantita ai cittadini italiani, ma anche agli altri stranieri legittimamente soggiornanti.

Il giudice del lavoro di Milano ha affermato come  rientri entro l’ambito di discrezionalità politica la scelta del legislatore di rendere onerosa e non gratuita l’iscrizione al SSN degli stranieri ‘ricongiunti’, alla luce dei principi del buon funzionamento della PA  e della ricerca dei necessari “equilibri” nella gestione della  finanza pubblica. Ciò nonostante, nel momento in cui  la legge conferisce al cittadino straniero interessato dalla procedura di ricongiungimento familiare il diritto ad iscriversi al SSN, a titolo oneroso, godendo quindi di una copertura sanitaria completa alla pari dei cittadini e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, tale diritto non può essere ‘sterilizzato’ in via amministrativa per l’omissione della P.A. medesima senza con questo determinare i presupposti della ‘discriminazione’.

Alla luce dei principi generali di derivazione comunitaria per cui i rimedi alla discriminazione debbono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi (art. 15 direttiva n. 2000/43), il giudice ha dunque ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l’iscrizione al SSN dei soggetti ricorrenti a fronte del versamento di un contributo forfetario annuale e non frazionabile, in analogia a quanto già disposto dalle Regioni Veneto e Emilia- Romagna, pari a 387 euro.

Il giudice del lavoro di Milano ha respinto invece la richiesta dei ricorrenti per il risarcimento del danno in via equitativa, posto che non sarebbero stati forniti elementi probatori e dati di fatto relativi all’esistenza stessa del danno lamentato.

Con un comunicato stampa congiunto, le associazioni promotrici del ricorso esprimono soddisfazione per l’esito del medesimo, sottolineando come l’ordinanza del giudice abbia evidenziato che "Il comportamento posto in essere da Regione Lombardia e Ministero della Salute è illegittimo e configura una discriminazione a danno dei cittadini stranieri dal momento che non è rispettato il principio costituzionale che sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e che solo ai ricorrenti è stata radicalmente preclusa la possibilità di iscrizione al SSN: il principio di parità previsto dalla legge è dunque violato" ."Oggi il Tribunale di Milano ci ha dato ragione – proseguono nel comunicato ASGI, NAGA, APN, ANOLF-  dichiarando la natura discriminatoria della tenuta condotta dai Ministeri, vista la mancata adozione dei decreti previsti e ha ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l'iscrizione al SSN per i ricorrenti tramite il pagamento di un contributo forfettario previsto da altre regioni. Ci auguriamo che questo possa essere considerato un precedente per tutti i cittadini nelle loro condizioni e che il diritto all'accesso alle cure non sia più violato in Lombardia"- concludono i ricorrenti.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dei migranti. Progetto  ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.