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Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 2226
 
L’amministrazione non ha tenuto conto, nel rigettare l’istanza proposta dallo straniero, della situazione familiare: la ricorrente convive con la sorella e con il figlio e, quindi, ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. b) del d.lgs. 286/1998 la sua posizione in astratto corrisponde a quella che legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento familiare.Il TAR ha confermato, pertanto, l' orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente fatto propria una interpretazione estensiva del d.lgs. n. 5/2007 :oggetto della sua tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità del nucleo familiare che ne risulta, essendo ragionevole accordare la stessa tutela anche al nucleo familiare che si trova già riunito ab origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura, sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento.
 
Sul ricorso numero di registro generale 345 del 2012, proposto da: 
V.E., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pirro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vittor Pisani, 12/A; 

contro

Questura Di Milano;
Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
 
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore di Milano in data 25.10.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Milano - preso atto della sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 18.000,00 di multa, pronunciata in data 10 marzo 2011 dal Tribunale di Monza per il reato previsto e punito dagli artt. 416 c.p. e 12, co. 3, 3 bis, lett. a) e d) del d.lgs. 286/1998, - ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
l'interessata ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, per errata motivazione del decreto medesimo, in quanto fondato sulla rilevanza ostativa di un'unica condanna, senza alcuna verifica e valutazione circa la effettiva pericolosità sociale del cittadino straniero e senza considerare i legami familiari esistenti in Italia;
il provvedimento impugnato richiama l’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, che prevede il divieto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, tra cui rientra anche quella per cui è stato condannato il ricorrente, ma il decreto legislativo n. 5/2007 ha introdotto una ipotesi derogatoria al regime di tassatività, modificando in tal senso l'art. 5, comma 5, del t.u. L'ipotesi derogatoria si riferisce allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero sia esso stesso familiare ricongiunto. In tale ipotesi le condanne penali hanno ugualmente una rilevanza ostativa, ma non assoluta: è rimessa infatti alla discrezione dell'autorità di p.s. una valutazione complessiva che tenga conto, oltre che del pregiudizio derivante dalla condanna penale, anche di altri fattori quali la lunga durata del soggiorno pregresso, i legami familiari e via dicendo.
Questo Collegio condivide quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente fatto propria una interpretazione estensiva del d.lgs. n. 5/2007, osservando che oggetto della sua tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità del nucleo familiare che ne risulta, essendo ragionevole accordare la stessa tutela anche al nucleo familiare che si trova già riunito ab origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura, sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 05 settembre 2012, n. 4713). (ndr: anche Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2576 del 13 maggio 2013).
Nel caso di specie, la ricorrente convive con la sorella e con il figlio (cfr., certificato di stato di famiglia in atti) e, quindi, ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. b) del d.lgs. 286/1998 la sua posizione in astratto corrisponde a quella che legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento familiare.
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato risulta illegittimo per difetto di motivazione, perché l’amministrazione non ha tenuto conto, nel rigettare l’istanza proposta dallo straniero, della situazione familiare indicata.
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere annullato.
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013.