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02.11.2012
 
Tribunale di Verona: I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, con sentenza  n. 564/12 dd. 17.10.2012, ha accertato la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Verona e dall’INPS nei confronti di una cittadina di nazionalità marocchina, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e madre di tre figli minori, consistente nel diniego alla concessione ed erogazione dell’assegno ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998.

Sebbene nel corso del procedimento, il Comune di Verona abbia concesso la prestazione, così facendo cessare la materia del contendere in ordine alle domande dirette ad ottenere la medesima, il Tribunale di Verona ha voluto ugualmente pronunciarsi nel merito, riguardo all’accertamento della condotta discriminatoria e alla rifusione delle  spese legali, imputate alla parte convenuta, ovvero INPS e Comune di Verona, in base al consolidato principio della “soccombenza virtuale”.

Il giudice del Tribunale di Verona  ha così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il  giudice di Verona ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto nell’art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale…salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo il giudice di Verona, infatti, “non è ipotizzabile che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento  di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione previdente”. In altri termini, così come indicato da una giurisprudenza ormai consolidata (si vedano tra le più recenti: Tribunale di Genova  dd. 24 settembre 2012, Tribunale di Tortona dd. 22.09.2012, Tribunale di Milano dd. 16.07.2012), la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell’art. 34 della Carta di Nizza, con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea, dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10, Kamberaj c- Istituto per l‘Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma di Bolzano/Bozen), il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale quale quello all’uguaglianza, per cui qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene; fatto questo non avvenuto in sede di normativa italiana di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007). Ugualmente, la sentenza Kamberaj ha opportunamente ricordato  che le prestazioni familiari a sostegno del reddito rientrano certamente tra le prestazioni essenziali sottratte alla facoltà di deroga al principio di parità di trattamento da parte degli Stati membri, per effetto della disposizione comunitaria medesima (art. 11 c. 4 e considerando n. 13 della stessa direttiva) e comunque tra le prestazioni essenziali debbano essere ricomprese tutte quelle che rispondono alle finalità enunciate dall’art. 34 della Carta di Nizza, incluse dunque quelle prestazioni di assistenza sociale volte “a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti”.

Nell’ordinanza, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona ha respinto l’eccezione di illegittimità passiva avanzata dall’INPS. Il giudice ha infatti evidenziato come  i Comuni italiani, tra cui quello di Verona, negano ai cittadini di Paesi terzi non membri UE  lungo soggiornanti il beneficio dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, in ragione innanzitutto delle istruzioni contenute nelle circolari amministrative  impartite dall’INPS ove si ammette l’erogazione dell’assegno soltanto ai cittadini italiani, di altri Paesi membri UE e ai rifugiati politici.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Enrico Varali, del Foro di Verona e referente della sezione regionale ASGI per il Veneto.

A cura del Servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sull’elemento etnico-.razziale e sul credo religioso. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.