Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
23.10.2012
 
Consiglio di Stato: Non infondata la richiesta che la domanda di protezione internazionale venga esaminata in Italia anche quando il richiedente asilo sia transitato da Malta
 

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza  n. 4195/2012 dd. 19/10/2012,  accoglie una richiesta cautelare avverso un provvedimento di diniego  pronunciato dal TAR Lazio, ipotizzando di poter dichiarare Malta come paese non sicuro per l'applicazione del Regolamento II di Dublino.

I difensori di un richiedente asilo di Paese terzo, che prima di giungere in Italia era transitato  a Malta, si erano opposti  al trasferimento del medesimo verso quest’ultimo Paese, invocando la ‘clausola di sovranità’ per cui  uno Stato membro può sempre decidere di assumere la responsabilità di esaminare una domanda di asilo, anche se in applicazione dei criteri ordinari fissati dal Regolamento Dublino II n. 343/2003 la competenza per tale domanda dovrebbe essere attribuita ad altro Stato membro.

Più precisamente l'ordinanza così recita "...ancorché in mancanza indicazioni su Malta agli Stati membri da parte delle Istituzioni europee, mentre appare sufficientemente comprovata l’inosservanza nello stesso Paese delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo.".

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Salvatore Fachile.