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09.10.2012
 
CGUE: Contraria al diritto UE le normativa di taluni Lander austriaci che subordina agevolazioni al trasporto pubblico per gli studenti al percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori
 

Con la sentenza dd. 4 ottobre 2012 (causa C-75/11), la Corte di Giustizia europea ha dichiarato come contrarie al principio della “cittadinanza europea” e all’uguaglianza di trattamento tra cittadini di Stati membri dell’Unione europea di cui alle norme dei Trattati (artt. 18, 20 e 21 TFUE) e a quelle del diritto derivato europeo (direttiva n. 2004/38 ),   le normative in vigore in  alcuni Lander austriaci che subordinano un beneficio sociale consistente in agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico a favore degli studenti superiori o universitari al requisito del percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori.

Secondo la Corte di Giustizia europea, infatti,  la riduzione delle tariffe di trasporto pubblico per gli studenti subordinata  al percepimento degli assegni familiari austriaci da parte dei loro genitori costituisce una forma di discriminazione ‘indiretta’ nei confronti degli studenti originari di Stati membri diversi dall’Austria, in quanto il requisito, sebbene formalmente applicabile a tutti,  può essere più facilmente soddisfatto da cittadini austriaci. Secondo la Corte di Giustizia, la questione rientra nell’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento tra cittadini di Stati membri UE, collegato alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione. Infatti, un’agevolazione al trasporto pubblico a favore degli studenti incide sull’accesso alla formazione professionale, rispetto al quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo riconosciuto la piena applicazione del divieto di ogni discriminazione su base di nazionalità tra cittadini di Stati membri UE riconducibile tanto alle norme del trattato riferite alla “cittadinanza europea” quanto alle norme derivate in materia di libera circolazione (direttiva n. 2004/38). A tale riguardo,  la  Corte di Giustizia ha ricordato come la deroga al principio di parità di trattamento prevista, dal comma 2 dell’art. 24, riferita ai cittadini di Stati membri UE inattivi quali gli studenti, deve essere interpretata restrittivamente, e dunque è applicabile unicamente agli aiuti di mantenimento agli studi concessi “sotto forma di borse di studio o di prestiti”, fattispecie entro le quali non possono essere fatte ricadere le agevolazioni sul trasporto pubblico.

Riguardo al principio per cui una disparità di trattamento fondata su criteri ‘indiretti’ può essere giustificata da considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, la Corte di Giustizia europea ricorda come la propria giurisprudenza abbia ammesso limitazioni all’accesso a benefici sociali nei confronti di cittadini di altri Stati membri UE  ‘inattivi’ se privi di un reale ed effettivo collegamento con lo Stato membro, consistente ad esempio in un criterio di anzianità di residenza (Bidar C-209/03, Foster C-158/07, Stewart C-503/09). Tuttavia, la Corte afferma che il criterio del collegamento con lo Stato membro erogatore delle prestazioni deve essere valutato caso per caso, in funzione degli elementi costitutivi della prestazione, in particolare della sua natura e delle sue finalità, per cui nel caso di un’agevolazione tariffaria tale criterio di collegamento dovrebbe ritenersi soddisfatto dalla mera iscrizione dello studente ad un istituto  di istruzione o formazione professionale  pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato.

La Corte di Giustizia europea ha dunque concluso che la Repubblica d’Austria, riservando la legislazione di taluni suoi Lander le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, è venuta meno ai suoi obblighi di rispetto del diritto dell’Unione europea in materia di “cittadinanza europea”, libera circolazione dei cittadini UE, e conseguente piena ed effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento tra cittadini UE.

A cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione Italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.