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20.08.2012
 
Indagini inadeguate sulla vittima . La CEDU condanna l'Italia
 
Con sentenza del 31 luglio 2012 la C.E.D.U. ha deciso sul caso M. e altri c. Italia e Bulgaria (ricorso n. 40020/03), dichiarando la violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) perché le autorità italiane non hanno condotto indagini adeguate sulle sevizie subite da una delle ricorrenti, all’epoca dei fatti minore.
Con tale pronuncia, che si occupa di un matrimonio rom dove la giovane che avrebbe dovuto sposarsi, proveniente dalla Bulgaria, fu sequestrata in Italia e seviziata a lungo dai suoi aguzzini, la C.E.D.U. ha rilevato che le autorità italiane non hanno condotto indagini adeguate e approfondite. In particolare non hanno provveduto ad accertare quanto denunciato, non hanno sottoposto ad accertamenti medici la vittima e, anzi, ad un certo punto hanno sottoposto ad indagini quest’ultima e i suoi genitori, per poi archiviare nel giro di un giorno il procedimento penale.
La C.E.D.U. non ha invece valutato che vi sia stata violazione dell’articolo 4 della Convenzione (divieto di riduzione in schiavitù) e dell’articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione).
Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la C.E.D.U. non ha riconosciuto alcun risarcimento danni, ciò perché i ricorrenti non hanno avanzato le loro richieste al momento opportuno.

Fonte : Antonella Mascia