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22.08.2012
 
In vigore la normativa per il rilascio della carta blu per lavoratori stranieri altamente qualificati
 

Con la pubblicazione sulla G.U.del decreto legislativo entrano in vigore le norme che introducono la Carta blu UE sull’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati (d.lgs. n. 108 dd. 28.06.2012 di recepimento della direttiva europea n. 2009/50/CE).

DOCUMENTAZIONE

Norme comunitarie e legislative di riferimento


Direttiva 2009/50/CE
Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati


Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108
Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Circolari amministrative

Ministero dell’Interno - Circolare del 3 agosto 2012 n. 5209
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 recante " Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati".
 
Ministero dell’Interno - Circolare del 26 luglio 2012 n°6385
Decreto legislativo 28 giugno , n. 108 recante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati". Introduzione degli articoli 9 -ter e 27 - quater nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Documenti e informazioni utili

Istruzioni per compilazione Modulo BC - nullaosta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati (art.27-quater Dlgs 286/998)

Guida all'utente sulla Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  (10 giugno 2011)



Come cambia il quadro giuridico

Il provvedimento, in vigore dall'8 agosto 2012,  modifica l’articolo 27 quater che prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle  “quote d’ingresso” (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i “decreti flussi”).

La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche  professionali tecniche e viene prevista pure la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per i lavoratori altamente qualificati già regolarmente soggiornanti in Italia.


Vengono considerati  lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un  titolo di studio  rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento di relativa qualifica professionale.

La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2  e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (quindi livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza; livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; livello 3: professioni tecniche (si veda l’elenco completo all’indirizzo web: http://cp2011.istat.it) .

Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio,  tranne –sembra di comprendere – in caso di esercizio di professioni regolamentate, per le quali debbono essere soddisfatti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.
La procedura individua nel datore di lavoro il soggetto richiedente: una volta individuato il cittadino extracomunitario che intende assumere, il datore deve presentare una domanda di nullaosta allo Sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente. La domanda deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante della durata di almeno un anno, insieme con la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale. Il decreto legislativo prevede ai fini del rilascio del nullaosta che il contratto di lavoro o l’offerta vincolante, della durata almeno annuale,  prevedano  un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non  inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro, essendo il livello minimo pari a 8.263 euro,  aumentato a 11.362 euro in caso di presenza del coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro per ciascun familiare a carico, come previsto  dall’articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modifiche).

Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

Possono accedere a tale permesso di soggiorno, previo rilascio dell’apposito nullaosta, anche gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, se in possesso dei requisiti richiesti.

Per effetto della direttiva europea n. 2009/50 (art. 14), il titolare del permesso di soggiorno “Carta blu UE” potrà godere del principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale con riferimento alle prestazioni coperte dal Regolamento CEE n. 1408/71, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004,  accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l’alloggio. In conformità a quanto previsto dalla direttiva, l’accesso all’occupazione subisce limitazioni  per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia rispetto all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, per le quali è previsto un divieto assoluto, rispetto  ai cambiamenti di datore di lavoro, i quali  dovranno  essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso.

Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del T.U. immigrazione.
Piuttosto vaghe nel decreto legislativo di recepimento appaiono le disposizioni in materia di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno “Carta Blu Europa” in caso di condizione di disoccupazione dello straniero in quanto il provvedimento si limita a prevedere tale fattispecie qualora lo straniero “non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione”.  Non appare chiaro se il periodo di disoccupazione "tollerato" sia quello previsto dall’art. 22 c. 11 del T.U. immigrazione, il quale viene pure esplicitamente richiamato nel testo del decreto sebbene con riferimento alla situazione dello straniero titolare di “Carta Blu Europa” rilasciata dall’Italia, ma allontanato da altro Paese membro e dunque riammesso in Italia. In tal caso, si tratterebbe certo di una interpretazione di favor nei confronti dello straniero, tenuto presente che la direttiva prevede un periodo di tolleranza della disoccupazione dello straniero titolare di “carta Blu” pari a tre mesi, e dunque inferiore a quello attualmente previsto nella misura di almeno un anno dalla normativa italiana sull’immigrazione.

La direttiva europea n. 2009/50/CE prevede forme di mobilità all’interno dell’Unione europea a favore dei titolari della “Carta Blu”. Tale mobilità può essere esercitata dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Strato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno, ma lo spostamento in altro Stato membro resta vincolato all’esercizio  di un’attività lavorativa altamente qualificata (art. 18 della direttiva).

Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può dunque fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

L’articolo 9 ter, introdotto dal d.lgs. n. 108/2012, regola infine lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato membro. È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.

 

La procedura(fonte :Ministero dell'Interno)

 

Dall'8 agosto chi è interessato potrà richiedere on line il nulla osta al lavoro per ottenere la Carta blu Ue, la nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.108.

Per accedere alla procedura telematica per l'invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti, spiega il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nella circolare 3 agosto 2012, è necessario registrarsi al servizio di invio telematico sul sito web https://nullaostalavoro.interno.it, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

Per inviarlo è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa - e poi cliccare sul bottone 'Invia'. L'utente può aiutarsi con le guide alla compilazione on line e verificare i dati immessi.

L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente.

Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.