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23.06.2012
 
Al giudice ordinario la competenza sulla domanda risarcitoria del trattenimento sine titulo
 
Gli atti dell'amministrazione che dispongono o richiedono una misura incidente sulla libertà della persona, da un canto sono correlati a previsioni autorizzatorie a carattere tassativo e, d'altro canto, hanno efficacia temporanea ( il primo restringimento) o nessuna efficacia (proroga) senza la valutazione e la decisione del giudice ordinario.
Non sussiste, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alcuna ragione per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la cognizione, da parte del giudice competente, e nel contraddittorio con l'Amministrazione del Ministero dell'Interno,  della domanda risarcitoria per indebita privazione della libertà personale  e/o per indebito restringimento in un centro di trattenimento del migrante.

Si ringrazia Guido Savio per la segnalazione.